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Legge

L.R. Sicilia 16/2002

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del

Normativa regionaleL.R. Sicilia 16/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana interviene in via urgente su artigianato, commercio, cooperazione e pesca, ampliando aiuti e contributi, aggiornando termini e regimi transitori, modificando norme su consorzi fidi, promozione editoriale, pesca e autoimpiego dei detenuti. Molte misure hanno efficacia limitata a specifici periodi (ad es. pesca fino al 31 dicembre 2006; consorzi fidi fino al 31 dicembre 2003).

Disposizioni urgenti per artigianato, commercio, cooperazione e pesca in Sicilia

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca

La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, una serie di misure urgenti di sostegno e di coordinamento in materia di artigianato, commercio, cooperazione, pesca e alcuni profili del lavoro autonomo e dell'organizzazione di enti e consorzi. Diverse previsioni hanno natura transitoria o sono legate a termini già scaduti.

Artigianato: aiuti, contributi e regime transitorio

La disciplina sugli aiuti agli investimenti prevista dalla normativa regionale del 2000 viene estesa anche all'artigianato di servizi. Per questa tipologia di attività i contributi a fondo perduto sono concedibili solo per investimenti non inferiori a 5.000 euro.

Dal momento della pubblicazione dell'avviso pubblico previsto per gli interventi in materia di laboratori artigiani cessano di avere effetto i precedenti regimi di aiuto previsti da norme del 1986 e del 1993; restano però valide, se compatibili, le disposizioni esecutive già adottate per quei vecchi interventi, ma solo per attuare le misure della nuova disciplina. Inoltre, la norma che disciplinava l'articolo 49 della legge regionale n. 32 del 2000 viene abrogata.

Regolarizzazione di istanze artigiane e utilizzo di somme residue

Viene esteso al 31 dicembre 2001 il riferimento temporale contenuto in una precedente disciplina regionale del 2002. Sono inoltre fatte salve le istanze presentate, secondo la normativa previgente sugli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 3 del 1986, entro il 31 marzo 2002.

Le somme residue già stanziate per il pagamento delle istanze artigiane possono essere utilizzate per soddisfare le domande presentate alle camere di commercio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 2000. La previsione riguarda sia le residue disponibilità indicate da una precedente legge del 1994 sia ogni altra somma residua destinata a tali pagamenti.

Forme associative tra imprese artigiane

Per gli aiuti alle forme associative tra imprese artigiane, l'intensità del contributo per le spese di gestione è fissata al 70% nel primo anno, al 60% nel secondo e al 50% nel terzo anno di attività. In ogni caso l'aiuto non può superare il massimale previsto dalla disciplina comunitaria de minimis.

Consorzi fidi: proroghe, requisiti e operatività

È prorogato al 31 dicembre 2003 il termine previsto per una specifica fase attuativa della disciplina regionale sui consorzi fidi.

I consorzi di garanzia fidi con statuto approvato dall'amministrazione regionale possono avviare rapporti operativi con ciascun assessorato regionale secondo la normativa vigente, anche in deroga all'eventuale numero minimo di associati richiesto dalla normativa di settore.

Si chiarisce inoltre che l'integrazione del fondo rischi e del monte fidejussione spetta ogni volta che i soci contribuiscono alla loro formazione; in prima applicazione, tale integrazione è riconosciuta anche quando i soci che partecipano a tali fondi raggiungono almeno il 50% del minimo richiesto per costituire il consorzio o la cooperativa fidi.

I consorzi di garanzia fidi possono essere costituiti anche tra piccole e medie imprese cooperative e possono prevedere più fondi rischi, purché con gestione finanziaria separata; per tali pluralità di fondi non si applicano le modalità di approvazione previste dal regolamento regionale del 2000.

Promozione delle imprese editoriali

La produzione libraria ed editoriale viene inclusa tra i settori merceologici dei programmi promozionali regionali a favore dei prodotti siciliani, al fine di favorire la partecipazione delle PMI siciliane a mostre, iniziative e fiere librarie ed editoriali in Italia e all'estero.

Pesca: calamità naturali, misure sociali e consorzi per il ripopolamento ittico

Le misure regionali relative ai danni da calamità naturali ed eventi eccezionali nel settore della pesca continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, con estensione anche agli eventi accidentali non dipendenti dalla volontà o imperizia del personale imbarcato e con specificazione delle spese ammissibili per il recupero del relitto, la ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, inclusa la strumentazione tecnica e di sicurezza.

Per le misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, la legge chiarisce che devono intendersi quelle indicate dalla normativa statale del 1998 richiamata.

Per i consorzi per il ripopolamento ittico, l'assessore regionale competente deve adottare entro sei mesi uno statuto tipo. I consorzi già istituiti e commissariati devono adeguarsi entro sei mesi dall'adozione del decreto; quelli con organi in carica devono adeguare lo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.

Familiari di vittime di naufragi

La disposizione sui benefici per i familiari di vittime di naufragi viene integrata per precisare che il contributo è concesso per ogni vittima di naufragio. Nel testo consolidato l'articolo è indicato come impugnato dal Commissario dello Stato.

Cooperative agricole: garanzie dei soci e interpretazione autentica

Viene estesa ai soci garanti delle cooperative agricole e dei loro consorzi la possibilità di usufruire dei benefici previsti per i soggetti che abbiano presentato istanza nei termini fissati dalla normativa del 1994, purché risultino inclusi in un elenco regionale e abbiano presentato entro il 31 ottobre 1997 la documentazione richiesta dal regolamento del 1997.

L'interpretazione autentica chiarisce che i benefici previsti dalla normativa del 1994 si applicano anche ai soci delle cooperative agricole garanti dei rispettivi consorzi. Nel testo consolidato anche questa disposizione risulta impugnata.

Autoimpiego dei detenuti ed ex detenuti

Per gli incentivi all'autoimpiego dei detenuti o ex detenuti, vengono ampliati i requisiti soggettivi: non è richiesto il certificato di moralità, oltre al possesso della scuola dell'obbligo. Le attività autonome possono essere realizzate anche tramite un tutore del richiedente e, in deroga alla regola generale, anche con la sola iscrizione all'Ufficio IVA.

L'assessore competente può nominare, su richiesta del beneficiario del contributo, uno o più professionisti che assistano nella progettazione, realizzazione degli interventi e avvio dell'attività. È istituito un albo dei professionisti di fiducia presso l'assessorato; vi accedono i professionisti che abbiano già svolto assistenza nell'ambito delle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.

L'assistenza dura un anno, è rendicontata mensilmente nel primo semestre e bimestralmente nel secondo, e le relative spese sono detratte dal contributo concesso, nei limiti del 10% del contributo stesso. In attesa dell'albo, l'assistenza continua a essere svolta direttamente dall'assessorato.

Collegi revisori ed enti regionali

La disciplina regionale del 1997 sui compensi o sul trattamento previsto per alcuni organi viene estesa ai componenti degli organi richiamati dalla legge regionale n. 212 del 1979.

Personale degli enti regionali e contratto collettivo

Le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000 si applicano ai dipendenti degli enti autonomi sottoposti a vigilanza e controllo della Regione e, inoltre, ai dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo regionale di lavoro. Gli oneri derivanti restano a carico dei bilanci degli enti interessati.

Commercio: orari, rete distributiva e sanzioni

In materia di esercizi commerciali, viene ampliato l'ambito di una previsione sugli orari di vendita includendo anche i mobili d'arredamento tra le categorie richiamate.

Quanto alla programmazione della rete distributiva, l'assessore regionale competente, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, deve fissare con cadenza biennale limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture di vendita. La finalità è favorire l'adeguamento della rete esistente alle nuove condizioni concorrenziali, agli standard di sicurezza e alla valorizzazione delle produzioni regionali.

La violazione di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla legge regionale sul commercio; nei casi di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'assessore regionale competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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