L.R. Sicilia 20/2002
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il diritto allo studio universitario in Sicilia, istituendo gli ERSU, i relativi organi, finanziamenti, tasse e benefici per studenti. Contiene inoltre norme una tantum per il 2002 su contributi a consorzi e mense, la trasformazione in fondazioni degli enti lirici/sinfonici e il riconoscimento di parità alle scuole materne regionali. In vigore dal 1° gennaio 2003 per la soppressione delle Opere universitarie.
Interventi per il diritto allo studio universitario in Sicilia e disposizioni su enti culturali e scuole materne regionali
Interventi per il diritto allo studio universitario in Sicilia e disposizioni connesse
La legge definisce l’assetto regionale siciliano per il diritto allo studio universitario, sostituendo le precedenti Opere universitarie con gli E.R.S.U. e disciplinandone organi, programmazione, finanziamento, controlli e benefici. Contiene inoltre alcune misure specifiche e temporalmente circoscritte per l’anno 2002, oltre a disposizioni su enti culturali e scuole materne regionali.
Finalità, principi e destinatari
La Regione esercita le proprie competenze in materia di diritto agli studi universitari per rimuovere ostacoli economici e sociali all’accesso e alla frequenza, favorendo in particolare studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Gli interventi sono rivolti a informazione e orientamento, sostegno all’accesso e alla frequenza, servizi universitari, attività culturali e sportive, mobilità studentesca, inclusione delle persone disabili e superamento delle barriere architettoniche. I benefici riguardano gli studenti iscritti a corsi universitari e di istruzione superiore operanti nella Regione, nonché studenti di specializzazione, dottorato, corsi post-laurea e corsi AFAM accessibili con diploma di scuola secondaria superiore. Gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati accedono secondo la normativa statale e gli accordi internazionali.
Tipologia degli interventi e criteri di accesso
Gli interventi regionali comprendono borse di studio, alloggi, ristorazione, agevolazioni nei trasporti, prestiti d’onore, sussidi straordinari, servizi per disabili, attività culturali e ricreative, orientamento, cooperazione con associazioni studentesche e collegi universitari, cofinanziamento di residenze universitarie, assistenza sanitaria intrauniversitaria, interventi per studenti lavoratori, borse per mobilità internazionale, servizi editoriali e librari e ogni altra forma utile a realizzare il diritto allo studio. L’accesso ai servizi avviene nel rispetto della parità di trattamento, in linea generale anche tramite partecipazione al costo dei servizi. La gratuità o agevolazioni particolari sono riservate ai soli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi secondo i criteri della normativa nazionale. Le borse non sono cumulabili con altre borse, salvo quelle di integrazione per soggiorni all’estero. Sono previste regole particolari per studenti disabili e possibili maggiorazioni in caso di particolare disagio.
Assetto istituzionale: Commissione regionale e indirizzo politico-amministrativo
La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, istituita presso l’Assessorato competente, è organo consultivo dell’Assessore e opera in coordinamento con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro per le attività di orientamento. La Commissione è composta da rappresentanti dell’Assessorato, dei rettori, delle Accademie e dei Conservatori, degli ERSU, degli studenti e dei consorzi universitari; dura in carica tre anni, si riunisce almeno ogni semestre ed è gratuita. Svolge funzioni di coordinamento, proposta, studio, valutazione dell’attuazione della legge, pareri sui regolamenti e indicazioni sull’organizzazione degli enti, con relazione annuale alla Consulta nazionale e all’Assemblea regionale. L’indirizzo, la programmazione, la vigilanza e il controllo spettano all’Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione.
E.R.S.U.: natura, organi e funzionamento
Gli interventi sono attuati da enti regionali per il diritto allo studio universitario istituiti in numero corrispondente agli atenei siciliani. Gli enti, successori delle Opere universitarie, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e di personale. Gli organi sono presidente, consiglio di amministrazione, direttore e collegio dei revisori. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; rappresenta legalmente l’ente e può adottare provvedimenti urgenti da ratificare. Il consiglio di amministrazione comprende rappresentanti regionali, universitari, dei ricercatori, degli studenti e delle categorie destinatarie dei benefici; dura tre anni, con mandato biennale per gli studenti. Il direttore è un dirigente assunto con contratto quinquennale tramite concorso pubblico, con proroga transitoria dei direttori in carica per un anno o fino al concorso. Il collegio dei revisori è composto da membri regionali, con eventuali esterni iscritti agli albi professionali se necessario; svolge controllo contabile e segnala i vizi di legittimità. Sono previste incompatibilità per chi abbia rapporti con fornitori o contenziosi con l’ente, per membri degli organi accademici e per eletti politici locali e regionali. Sono disciplinate indennità, gettoni, rimborsi e compensi.
Programmazione, bilanci e controlli
La Regione approva un programma triennale degli interventi, articolato in piani annuali, che definisce obiettivi, risorse, criteri di riparto, importi delle borse e linee per l’edilizia universitaria. Il piano annuale è adottato entro aprile di ogni anno. Gli enti approvano bilancio preventivo e conto consuntivo entro termini prefissati e li trasmettono all’Assessorato, che può formulare osservazioni entro 45 giorni; in mancanza, gli atti si intendono approvati. L’attività degli enti è regolata da un regolamento interno conforme a uno schema-tipo. La vigilanza regionale include ispezioni, diffide, commissario ad acta e approvazione di pianta organica e regolamento organizzativo.
Risorse finanziarie e patrimonio
Gli E.R.S.U. dispongono di risorse regionali ordinarie e straordinarie, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, della tassa di abilitazione professionale, di rendite patrimoniali, liberalità, contributi, fondi statali e contribuzioni di enti territoriali non deficitari. La tassa regionale è fissata in euro 62 dal 1° settembre successivo all’approvazione della legge; quella di abilitazione professionale in euro 52. Il patrimonio comprende beni e dotazioni assegnati agli enti, con oneri di manutenzione a carico degli stessi. La legge prevede anche assegnazioni specifiche e acconti per garantire continuità gestionale.
Tasse, riscossione ed esoneri
La tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta da tutti gli studenti destinatari della legge per ogni anno di immatricolazione o iscrizione ai corsi universitari e post-secondari indicati. La riscossione è delegata ad Atenei e istituti; il versamento avviene in unica soluzione all’iscrizione, con riversamento agli E.R.S.U. e rendicontazione. Il gettito è destinato integralmente a borse di studio, prestiti d’onore e interventi per disabili. Sono previsti esoneri, tra cui quelli per vincitori o idonei di borsa/prestito, studenti disabili esonerati dalle università, ragazze madri con figli sotto i cinque anni, titolari di assegno di studio regionale e studenti in servizio militare o sostitutivo.
Misure transitorie e soppressione delle Opere universitarie
Dal 1° gennaio 2003 le Opere universitarie con sede in Sicilia sono soppresse e le loro funzioni, beni e rapporti passano agli E.R.S.U. Fino alla nomina dei nuovi organi, restano in carica gli organi delle soppresse Opere. Le disposizioni vigenti che richiamano le Opere universitarie si intendono riferite agli E.R.S.U.
Disposizioni finanziarie e interventi una tantum per il 2002
Per l’esercizio 2002 la legge autorizza un contributo di 100 mila euro al Consorzio universitario per l’Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo di Trapani per iniziative di alta formazione rivolte in particolare agli studenti delle isole minori, nonché una spesa di 507 mila euro per garantire i servizi mensa nelle sedi decentrate dell’Università di Catania. Tali misure hanno copertura su specifici capitoli e riduzioni di spesa indicate dalla legge.
Trasformazione degli enti lirici e scuole materne regionali
La legge modifica la disciplina regionale prevedendo la trasformazione in fondazioni degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali e del comitato Taormina arte, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato all’atto dell’approvazione della deliberazione di trasformazione. Le scuole materne istituite e finanziate dalla Regione siciliana presso istituzioni scolastiche statali autonome sono considerate paritarie sin dall’entrata in vigore della legge statale n. 62 del 2000.
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