L.R. Sicilia 18/2002
Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana stabilisce che determinati interventi forestali – rimboschimento, ricostituzione boschiva, prevenzione e repressione incendi, interventi colturali e manutentori, gestione di demani, vivai e riserve naturali – sono di norma eseguiti in economia, senza il limite di importo previsto dalla normativa sui lavori pubblici. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del 15 novembre 2002.
Lavori in economia nel settore forestale
Lavori in economia nel settore forestale
La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, l’esecuzione in economia di una serie di interventi nel settore forestale, incidendo sulla normativa regionale di recepimento della disciplina dei lavori pubblici. L’obiettivo è rendere ordinariamente realizzabili in economia alcuni lavori e attività forestali, prescindendo dal limite economico generale previsto per tale modalità esecutiva.
Ambito di applicazione
La disposizione riguarda in particolare:
- lavori di rimboschimento;
- lavori di rinsaldamento e opere costruttive connesse;
- lavori di ricostituzione boschiva;
- interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
- interventi colturali e manutentori;
- attività connesse alla gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali.
Tali attività sono richiamate con riferimento alla normativa regionale in materia forestale e alle relative successive modifiche.
Regola operativa
Per gli interventi indicati, la legge dispone che essi siano di norma realizzati in economia. La previsione è formulata in modo da superare, per queste categorie di lavori, il limite di importo previsto dalla disciplina generale richiamata dalla legge sui lavori pubblici recepita in ambito regionale.
In sostanza, per tali lavori forestali il ricorso all’esecuzione in economia non è subordinato al tetto economico ordinario previsto dalla normativa generale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 15 novembre 2002 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regime attuale
Il testo non contiene una disciplina temporanea o limitata a esercizi finanziari specifici. La norma, per come formulata, opera in via generale nell’ordinamento regionale siciliano per le fattispecie indicate, nei limiti in cui non sia successivamente modificata o abrogata.
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