Cassazione Penale, Sentenza n. 19351/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione di "amministratore di fatto", sostenendo che Di Leo aveva solo compiti contabili-amministrativi, non significativi e non continuativi di gestione; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale relativamente alla sottrazione/omessa tenuta delle scritture (si chiede anche la riqualificazione, sulla base della mera "trascuratezza", nella meno grave bancarotta semplice documentale da colpa); 3) vizio nella valutazione della testimonianza della curatrice fallimentare e nel ricavare dall'istruttoria l'impossibilità di ricostruire la contabilità, con richiamo a violazioni dei criteri di valutazione della prova e della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo e il terzo motivo: la qualifica di amministratore di fatto è stata confermata sulla base della convergenza di elementi probatori (testimonianze, dichiarazioni, comportamento nel periodo successivo alla cessazione della carica formale) e la valutazione della prova testimoniale non è riapribile in Cassazione salvo vizio motivazionale specifico. Tuttavia la sentenza è stata annullata con riferimento esclusivo all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale: la motivazione della Corte territoriale è risultata insufficiente e contraddittoria nel dimostrare il dolo specifico richiesto per la sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili (non è stato adeguatamente individuato e motivato quali elementi concreti provino la finalità di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori). Si è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tale punto, mantenendo invece ferme le statuizioni non annullate.
Norme richiamate
art. 2639 c.c.
al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione
definisce i presupposti per individuare l'amministratore di fatto: requisito della significatività e continuità nell'esercizio di poteri gestori, non necessariamente coincidenti con l'esercizio di tutti i poteri formali
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)
norma che punisce le ipotesi di bancarotta documentale; la giurisprudenza distingue tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione od omessa tenuta delle scritture) che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, e la fattispecie 'generica' (fraudolenta tenuta) che è collegata al dolo generico
art. 223, primo comma, legge fallimentare (L.F.)
articolo richiamato tra le norme contestate in capo all'imputato nell'ambito delle condotte penalmente rilevanti correlate al fallimento (contestazione complessiva delle condotte societarie)
art. 15, comma 4 L.F.; art. 16, comma 1, n. 3 L.F.; art. 49 L.F.
richiamate le obbligazioni dell'imprenditore/fallito (deposito dei bilanci e delle scritture contabili prima della dichiarazione di fallimento e immediatamente dopo, nonché collaborazione con il curatore); l'omissione ingiustificata di tali doveri è valutata negativamente ai fini della responsabilità penale
Massime di principio
- Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" è necessario dimostrare un'attività gestionale continua e significativa: non è richiesta l'esercizio di tutti i poteri formali, ma elementi sintomatici organici e convergenti (rapporti con dipendenti, fornitori, gestione amministrativa, comportamento post-carica).
- Nel reato di bancarotta documentale va sempre distinto il profilo 'specifico' (sottrazione/omessa tenuta) che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, dalla fattispecie 'generica' (irregolare tenuta/fraudolenta annotazione) che può essere giudicata sulla base del dolo generico.
- La semplice constatazione che i libri contabili sono mancanti, incompleti o consegnati in modo disordinato non basta di per sé a provare il dolo specifico: occorrono ulteriori circostanze (es. occultamento di risorse o patrimoni inaccessibili, sproporzione crediti/attivo, comportamenti volti a impedire l'attività della curatela, elementi probatori che indichino finalità di profitto ingiusto o di danno ai creditori).
- La produzione tardiva e caotica di frammenti contabili non autorizza automaticamente la scriminante: l'omissione degli obblighi di deposito e di collaborazione con il curatore può aggravare la colpevolezza, ma il giudice deve motivare specificamente il nesso teleologico tra condotta e fine di lucro o danno.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito richiedere una rivalutazione globale delle prove testimoniali salvo specifici vizi motivazionali; la Corte di legittimità controlla la congruità e logicità della motivazione, non la rivalutazione di fatto.
- In casi dubbiosi sulla sussistenza del dolo specifico, le corti devono esplicitare quali concreti indicatori probatori hanno formato la convinzione, altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata per nuova valutazione.
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