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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19351/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce tre censure: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione di "amministratore di fatto", sostenendo che Di Leo aveva solo compiti contabili-amministrativi, non significativi e non continuativi di gestione; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale relativamente alla sottrazione/omessa tenuta delle scritture (si chiede anche la riqualificazione, sulla base della mera "trascuratezza", nella meno grave bancarotta semplice documentale da colpa); 3) vizio nella valutazione della testimonianza della curatrice fallimentare e nel ricavare dall'istruttoria l'impossibilità di ricostruire la contabilità, con richiamo a violazioni dei criteri di valutazione della prova e della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo e il terzo motivo: la qualifica di amministratore di fatto è stata confermata sulla base della convergenza di elementi probatori (testimonianze, dichiarazioni, comportamento nel periodo successivo alla cessazione della carica formale) e la valutazione della prova testimoniale non è riapribile in Cassazione salvo vizio motivazionale specifico. Tuttavia la sentenza è stata annullata con riferimento esclusivo all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale: la motivazione della Corte territoriale è risultata insufficiente e contraddittoria nel dimostrare il dolo specifico richiesto per la sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili (non è stato adeguatamente individuato e motivato quali elementi concreti provino la finalità di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori). Si è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tale punto, mantenendo invece ferme le statuizioni non annullate.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione

    definisce i presupposti per individuare l'amministratore di fatto: requisito della significatività e continuità nell'esercizio di poteri gestori, non necessariamente coincidenti con l'esercizio di tutti i poteri formali

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)

    norma che punisce le ipotesi di bancarotta documentale; la giurisprudenza distingue tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione od omessa tenuta delle scritture) che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, e la fattispecie 'generica' (fraudolenta tenuta) che è collegata al dolo generico

  • art. 223, primo comma, legge fallimentare (L.F.)

    articolo richiamato tra le norme contestate in capo all'imputato nell'ambito delle condotte penalmente rilevanti correlate al fallimento (contestazione complessiva delle condotte societarie)

  • art. 15, comma 4 L.F.; art. 16, comma 1, n. 3 L.F.; art. 49 L.F.

    richiamate le obbligazioni dell'imprenditore/fallito (deposito dei bilanci e delle scritture contabili prima della dichiarazione di fallimento e immediatamente dopo, nonché collaborazione con il curatore); l'omissione ingiustificata di tali doveri è valutata negativamente ai fini della responsabilità penale

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" è necessario dimostrare un'attività gestionale continua e significativa: non è richiesta l'esercizio di tutti i poteri formali, ma elementi sintomatici organici e convergenti (rapporti con dipendenti, fornitori, gestione amministrativa, comportamento post-carica).
  • Nel reato di bancarotta documentale va sempre distinto il profilo 'specifico' (sottrazione/omessa tenuta) che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto, dalla fattispecie 'generica' (irregolare tenuta/fraudolenta annotazione) che può essere giudicata sulla base del dolo generico.
  • La semplice constatazione che i libri contabili sono mancanti, incompleti o consegnati in modo disordinato non basta di per sé a provare il dolo specifico: occorrono ulteriori circostanze (es. occultamento di risorse o patrimoni inaccessibili, sproporzione crediti/attivo, comportamenti volti a impedire l'attività della curatela, elementi probatori che indichino finalità di profitto ingiusto o di danno ai creditori).
  • La produzione tardiva e caotica di frammenti contabili non autorizza automaticamente la scriminante: l'omissione degli obblighi di deposito e di collaborazione con il curatore può aggravare la colpevolezza, ma il giudice deve motivare specificamente il nesso teleologico tra condotta e fine di lucro o danno.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito richiedere una rivalutazione globale delle prove testimoniali salvo specifici vizi motivazionali; la Corte di legittimità controlla la congruità e logicità della motivazione, non la rivalutazione di fatto.
  • In casi dubbiosi sulla sussistenza del dolo specifico, le corti devono esplicitare quali concreti indicatori probatori hanno formato la convinzione, altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata per nuova valutazione.

Testo integrale

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