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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno (14/12/2023) che, accogliendo l'appello del P.M., ha imposto al ricorrente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4). La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), sostenendo che l'appello del P.M. fosse inammissibile per genericità, che il Tribunale non aveva correttamente considerato il giudizio liberatorio del GIP sull'assenza di esigenze cautelari e che il pericolo di reiterazione era stato valutato in modo sommario; obiezioni anche sulla motivazione relativa a un coindagato (Scalesi Ivan).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello del P.M. fosse sufficientemente specifico nel criticare la decisione del GIP, evidenziando la gravità della condotta e la posizione decisiva del ricorrente nell'organizzazione della truffa (uso del proprio conto postale per appropriazione e riciclaggio dei proventi), nonché un precedente penale specifico, elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 co.1 lett. c) c.p.p.. La Corte ha inoltre ritenuto non irrazionale la differenziazione delle posizioni tra coindagati. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La norma è stata interpretata nel senso che il pericolo di reiterazione può legittimamente fondarsi sulle modalità concrete della condotta e sulle circostanze che la connotano (ruolo decisivo nell'organizzazione della truffa, modalità di appropriazione e riciclaggio), anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n.47/2015 che non consentono di desumere il pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e s.m.i.)

    Richiamato come base procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norma utilizzata per descrivere il rito seguito nella trattazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese processuali e per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Legge n.47/2015 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)

    Rammentata per spiegare il quadro normativo: le modifiche impediscono di basare il pericolo di reiterazione esclusivamente sulla gravità del titolo di reato, ma non ostano alla considerazione delle concrete modalità di condotta e delle circostanze per valutare la probabilità di recidiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate: Sez. 5, n. 49038/2017 - Silvestrin; Sez. 2, n. 38299/2023 - Mati; Sez. 3, n. 9041/2022 - Gizzi)

    I precedenti sono richiamati per il principio che, ai fini cautelari, possono essere valutate le modalità concrete della condotta e le circostanze anche se risalenti, purché tali da rendere attuale e concreta la prognosi di pericolo di reiterazione; e per l'affermazione dei criteri di specificità dell'appello del P.M.

  • Decisione Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata a fondamento della misura delle sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile, utilizzata per giustificare la quantificazione del contributo alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Un appello del P.M. sulle misure cautelari non è automaticamente inammissibile se non richiede la mera replica della precedente richiesta: deve contenere censure specifiche sulla decisione del GIP e poter essere motivato con elementi concreti attinenti alla gravità della condotta e alla posizione dell'indagato.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 co.1 lett. c) c.p.p.) può essere desunto dalle modalità concrete dell'attività criminosa e dal ruolo assunto dall'indagato nell'organizzazione del reato, non soltanto dalla gravità astratta del reato; anche precedenti penali specifici possono rafforzare la prognosi di rischio.
  • La valutazione differenziata delle posizioni dei vari indagati (valutare ruolo e contributo individuale) è ammissibile e non è di per sé irrazionale se motivata in relazione ai fatti accertati.
  • Per contrastare un'appello del P.M. per inammissibilità, la difesa deve mostrare che mancano i requisiti di specificità o portare fatti nuovi che modifichino il quadro cautelare; semplici argomentazioni generiche o richiami all'originaria decisione del GIP sono insufficienti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il rischio economico va valutato quando si propone ricorso di impugnazione.

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