Regolamento (UE) 2022/1214
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra la tassonomia UE introducendo criteri di vaglio tecnico per alcune attività energetiche controverse o di transizione, in particolare nel nucleare e nel gas fossile. Modifica anche le regole di trasparenza, imponendo a imprese finanziarie e non finanziarie specifiche informazioni quantitative sulle esposizioni e sulle attività allineate, ammissibili o non ammissibili. L’obiettivo dichiarato è fornire agli investitori un quadro comparabile e maggiormente trasparente, mantenendo al tempo stesso criteri ambientali e di sicurezza particolarmente rigorosi. L’applicazione è differita al 1° gennaio 2023 per consentire agli operatori di adeguarsi.
Modifica la tassonomia UE introducendo criteri tecnici per alcune attività nel settore del gas fossile e dell’energia nucleare e nuovi obblighi di informativa collegati.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli obblighi di informativa del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e, sul piano sostanziale, alle attività economiche nei settori dell’energia nucleare e del gas fossile individuate nei nuovi punti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139. Riguarda attività svolte nell’Unione e, in particolare, progetti autorizzati entro date specifiche: nuove centrali nucleari con permesso entro il 2045, prolungamenti di vita di impianti nucleari esistenti autorizzati entro il 2040, impianti a gas fossile per cui il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030, nonché attività precommerciali nel nucleare. Si applica dal 1° gennaio 2023; restano fuori le attività alimentate esclusivamente da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili, biogas e bioliquidi, espressamente escluse dalle pertinenti sezioni.
Regolamento delegato (UE) 2022/1214: criteri tassonomici per gas fossile e nucleare e nuovi obblighi di trasparenza
Il regolamento interviene sul quadro della tassonomia UE di cui al regolamento (UE) 2020/852 per includere, a condizioni rigorose, specifiche attività connesse al gas fossile e all’energia nucleare. La ratio emerge dai considerando: da un lato sostenere la transizione energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento, dall’altro garantire che tali attività non siano presentate come sostenibili se non rispettano criteri tecnici, di sicurezza e di trasparenza particolarmente stringenti.
Contesto e finalità
Il provvedimento nasce dall’esigenza di completare la tassonomia con criteri per attività che possono contribuire alla decarbonizzazione, ma che presentano profili di rischio ambientale e tecnologico elevati. In particolare, il regolamento riconosce un ruolo transitorio al gas fossile in assenza, in taluni contesti, di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, e considera il nucleare come fonte a basse emissioni ma soggetta a requisiti severi in materia di sicurezza, gestione dei rifiuti e non arrecare un danno significativo.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda, sul piano sostanziale, le attività economiche inserite nelle nuove sezioni 4.26-4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139. Sul piano informativo, coinvolge le imprese finanziarie e non finanziarie soggette all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Le attività considerate includono ricerca e sviluppo di tecnologie nucleari avanzate, nuove centrali nucleari autorizzate entro il 2045, prolungamenti di vita di impianti esistenti autorizzati entro il 2040, e impianti elettrici, di cogenerazione e di produzione di calore/freddo alimentati a gas fossile, purché rispettino le soglie e le condizioni previste.
Attività nucleari: criteri di ammissibilità e allineamento
Per le attività nucleari il regolamento combina requisiti di sistema e requisiti di progetto. Tra i primi figurano il recepimento delle direttive Euratom pertinenti, la disponibilità di fondi separabili per gestione dei rifiuti e disattivazione, la capacità di smaltimento finale per rifiuti a bassa e media attività e un piano documentato per lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività entro il 2050. Per i progetti precommerciali e per gli impianti nuovi o esistenti sono richiesti inoltre pareri della Commissione, notifiche Euratom, stress test, misure di difesa in profondità e valutazioni specifiche del sito.
Sul piano ambientale, il regolamento impone il rispetto delle appendici A-D per adattamento climatico, acqua, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e biodiversità. Per il nucleare è essenziale anche il rispetto di limiti sulle emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 100 g CO2e/kWh, calcolate con metodi standardizzati e verificate da terza parte indipendente. Sono previsti ulteriori vincoli sul trattamento dei rifiuti radioattivi, sull’adeguatezza dello stoccaggio provvisorio e sulla minimizzazione del ricorso a soluzioni non definitive.
Attività a gas fossile: logica di transizione e verifica esterna
Le attività a gas fossile vengono qualificate come attività di transizione se soddisfano condizioni differenziate. Una prima via si basa sul rispetto di una soglia di emissioni nel ciclo di vita inferiore a 100 g CO2e/kWh. Una seconda via, destinata agli impianti autorizzati entro il 31 dicembre 2030, richiede emissioni dirette sotto 270 g CO2e/kWh oppure, in alternativa, il rispetto di parametri ancora più dettagliati: sostituzione di impianti ad alte emissioni, pubblicazione e consultazione della valutazione comparativa con l’alternativa rinnovabile, limiti alla nuova capacità, passaggio a combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 31 dicembre 2035 e riduzione delle emissioni complessive almeno del 55% nella vita utile.
Il controllo non è lasciato all’autodichiarazione: un terzo indipendente, dotato di competenze e indipendenza effettive, verifica il rispetto dei criteri e pubblica una relazione annuale alla Commissione. Restano altresì obbligatorie le misure di monitoraggio delle emissioni fisiche, incluse le perdite di metano, con obblighi di rilevazione e riparazione.
Informativa al pubblico e modelli standard
Il regolamento rafforza la trasparenza prevedendo che imprese finanziarie e non finanziarie comunichino l’ammontare e la quota delle attività allineate, ammissibili non allineate e non ammissibili, distinguendo espressamente le esposizioni verso nucleare e gas fossile. Le informazioni devono essere rese in formato tabellare secondo modelli standardizzati, inseriti come allegato XII al regolamento delegato (UE) 2021/2178. I modelli coprono sia la presenza di attività legate al nucleare e ai gas fossili sia la ripartizione degli importi nei KPI al numeratore e al denominatore.
Riesame periodico e aggiornamenti futuri
Il regolamento introduce un obbligo di riesame periodico dei criteri, coerente con l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Per il nucleare, il riesame deve tenere conto dei progressi nella commercializzazione dei combustibili ad alta resistenza agli incidenti; per il gas fossile, la Commissione deve considerare le relazioni dei verificatori indipendenti e i progressi tecnologici, inclusa la tempistica di conversione ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione è stata posticipata al 1° gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira, secondo i considerando, a fornire al mercato un quadro giuridico completo e coerente per individuare attività energetiche rilevanti per la transizione climatica, nel rispetto di condizioni rigorose e verificabili.
Disposizioni principali
Inserimento di criteri tecnici per il nucleare e il gas fossile nella tassonomia
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 inserendo nuove sezioni negli allegati I e II dedicate a: attività precommerciali di tecnologie nucleari avanzate con quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile (4.26); costruzione ed esercizio sicuro di nuove centrali nucleari con migliori tecnologie disponibili (4.27); prolungamento in sicurezza della vita operativa di impianti nucleari esistenti (4.28); produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili (4.29); cogenerazione ad alto rendimento da combustibili gassosi fossili (4.30); produzione di calore/freddo da combustibili gassosi fossili in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (4.31).
Criteri per il nucleare: sicurezza, rifiuti, ciclo di vita e DNSH
Per le attività nucleari sono richiesti, tra l’altro, recepimento completo delle direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, conformità al trattato Euratom, disponibilità di fondi per gestione rifiuti e disattivazione, disponibilità di impianti di smaltimento finale per rifiuti a bassa e media attività, piano dettagliato per un impianto di smaltimento geologico entro il 2050, pareri della Commissione ex articolo 43 Euratom, stress test e dimostrazioni di sicurezza. Per le nuove centrali e per gli impianti esistenti si applica un limite di emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiore a 100 g CO2e/kWh. Sono imposti ulteriori requisiti DNSH su adattamento climatico, acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità, oltre a specifiche prescrizioni su rifiuti radioattivi, valutazione di impatto ambientale e smaltimento nello Stato membro di origine salvo accordi conformi alla direttiva 2011/70/Euratom.
Criteri per il gas fossile: soglie emissive, sostituzione e verifica indipendente
Le attività a gas fossile sono qualificate come attività di transizione se rispettano soglie e condizioni puntuali. Per la produzione elettrica, la cogenerazione e la produzione di calore/freddo, il regolamento prevede due vie principali: emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 g CO2e/kWh, oppure, per impianti autorizzati entro il 31 dicembre 2030, un insieme di condizioni tra cui emissioni dirette inferiori a 270 g CO2e/kWh, sostituzione di impianti ad alte emissioni alimentati da fossili solidi o liquidi, capacità installata non superiore al 115% o non superiore alla capacità sostituita secondo la sezione, passaggio a gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 31 dicembre 2035, e riduzione delle emissioni di almeno il 55% nella vita utile. Il rispetto dei criteri è verificato da un terzo indipendente che pubblica relazioni annuali e le trasmette alla Commissione. Sono previste anche prescrizioni sulla misurazione e riparazione delle perdite, in particolare di metano.
Riesame dei criteri tecnici e aggiornamento periodico
È inserito un nuovo articolo 2 bis nel regolamento delegato (UE) 2021/2139, che impone alla Commissione di riesaminare le date e i criteri relativi alle sezioni 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 nell’ambito del riesame generale previsto dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Per il nucleare si prevede espressamente che il riesame tenga conto dei progressi nella commercializzazione dei combustibili ad alta resistenza agli incidenti e, più in generale, dei progressi tecnologici e della tempistica di sviluppo delle nuove tecnologie.
Nuovi obblighi di informativa per imprese finanziarie e non finanziarie
Il regolamento modifica l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/2178 imponendo di comunicare importi e quote delle attività allineate alla tassonomia, ammissibili ma non allineate e non ammissibili, con specifica distinzione tra attività nucleari e attività a gas fossile. Le informazioni vanno presentate in formato tabellare mediante i modelli standard dell’allegato XII aggiunto dal presente regolamento. Sono previsti modelli separati per le attività legate al nucleare e al gas fossile e per la ripartizione tra denominatore e numeratore dei KPI.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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