Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/398

Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32022R0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia per recepire e ampliare le misure previste dalla decisione (PESC) 2022/399. Introduce nuove restrizioni su depositi, valori mobiliari, servizi di messaggistica finanziaria, operazioni con la Banca centrale di Bielorussia, finanziamenti pubblici, banconote in euro e accesso ai mercati di negoziazione. Rafforza inoltre gli obblighi di cooperazione informativa tra Stati membri e Commissione e precisa l’ambito di alcuni concetti, inclusi i valori mobiliari in forma di cripto-attività.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando le misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, incluse nuove restrizioni finanziarie, di mercato dei capitali, di messaggistica finanziaria e di sorvolo.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi collegati alla Bielorussia, ai cittadini bielorussi e ai residenti in Bielorussia, nonché agli operatori dell’Unione coinvolti in depositi, servizi finanziari, valori mobiliari, finanziamenti pubblici, banconote in euro, servizi specializzati di messaggistica finanziaria e traffico aereo. Incide anche sui depositari centrali di titoli dell’Unione, sugli enti creditizi, sulle sedi di negoziazione e sul gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo. Talune disposizioni prevedono esclusioni per cittadini di Stati membri, SEE o Svizzera, per titolari di permessi di soggiorno in tali Stati, per eccezioni umanitarie, diplomatiche, di stabilità finanziaria o per operazioni già vincolanti prima del 10 marzo 2022. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio: rafforzamento delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 per dare attuazione all’ampliamento delle sanzioni deciso dall’Unione in relazione alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il testo recepisce l’estensione delle restrizioni finanziarie e di mercato, con particolare attenzione ai flussi di capitale, ai servizi finanziari e all’accesso ai mercati dell’UE.

Contesto e finalità

I considerando richiamano la gravità della situazione e la necessità di misure supplementari, in coerenza con la decisione (PESC) 2022/399. Il regolamento mira a rafforzare la pressione economico-finanziaria sulla Bielorussia, limitando le possibilità di finanziamento, di raccolta di risorse e di accesso a strumenti finanziari dell’Unione, nonché a migliorare l’effettività delle misure già vigenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove misure incidono su soggetti bielorussi, cittadini bielorussi e persone fisiche residenti in Bielorussia, nonché su persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Bielorussia. Sono coinvolti anche enti creditizi, depositari centrali di titoli, sedi di negoziazione, operatori finanziari e il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo. Il regolamento contiene eccezioni mirate per cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera, per titolari di permessi di soggiorno nell’UE e per specifiche finalità umanitarie, diplomatiche o di stabilità finanziaria.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 viene aggiornato per includere nelle "valori mobiliari" anche le cripto-attività, purché non si tratti di strumenti di pagamento. Sono inoltre introdotte definizioni autonome di depositario centrale di titoli, deposito, programmi di cittadinanza per investitori, programmi di soggiorno per investitori e sede di negoziazione, così da precisare l’ambito applicativo delle nuove restrizioni.

Restrizioni finanziarie principali

Il regolamento vieta tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, salvo autorizzazione eccezionale quando strettamente necessaria per la stabilità finanziaria dell’Unione o dello Stato membro interessato. È inoltre vietata la quotazione e la prestazione di servizi, a decorrere dal 12 aprile 2022, per valori mobiliari di entità bielorusse di proprietà pubblica per oltre il 50 % nelle sedi di negoziazione dell’Unione.

Finanziamenti pubblici, depositi e titoli

È introdotto il divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per scambi con la Bielorussia o investimenti nel Paese, con deroghe per impegni anteriori al 10 marzo 2022, per PMI dell’Unione fino a 10.000.000 EUR per progetto e per operazioni con finalità alimentari, agricole, mediche o umanitarie. Parallelamente, gli enti creditizi non possono accettare depositi di soggetti bielorussi oltre la soglia complessiva di 100.000 EUR per ente creditizio, salvo specifiche esclusioni soggettive e oggettive.

Deroghe e autorizzazioni sui depositi

Le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di depositi per soddisfare esigenze di base, per onorari e spese legali, per spese straordinarie o per fini ufficiali diplomatici, consolari o di organizzazioni internazionali. È prevista una seconda deroga per depositi necessari a scopi umanitari o per attività della società civile che promuovono democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Bielorussia. Gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri delle autorizzazioni rilasciate nei termini previsti.

Obblighi di informazione degli enti creditizi

Gli enti creditizi devono fornire entro il 27 maggio 2022 un elenco dei depositi superiori a 100.000 EUR detenuti da soggetti bielorussi o stabiliti in Bielorussia e aggiornarlo ogni 12 mesi. Devono inoltre comunicare informazioni sui depositi superiori a 100.000 EUR detenuti da cittadini bielorussi che abbiano ottenuto cittadinanza o diritti di soggiorno nell’UE tramite programmi di cittadinanza o soggiorno per investitori.

Accesso alla liquidità in euro e ai mercati dei capitali

Il regolamento vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote in euro verso la Bielorussia o per uso in Bielorussia, salvo per uso personale dei viaggiatori o per missioni diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali immuni. Vietato anche vendere, a soggetti bielorussi, valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di OIC che vi espongano, nonché prestare servizi dei depositari centrali di titoli per valori mobiliari emessi dopo la stessa data.

Servizi di messaggistica finanziaria e divieto di elusione

Dal 20 marzo 2022 è vietata la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinate entità elencate nell’allegato XV e ai soggetti bielorussi da esse controllati per oltre il 50 %. Il divieto di elusione è reso più incisivo, vietando la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette o indirette ad aggirare i divieti del regolamento.

Sorvolo e cooperazione amministrativa

Viene introdotto un obbligo specifico per il gestore della rete del cielo unico europeo di respingere i piani di volo incompatibili con i divieti di sorvolo e di supportare l’attuazione delle misure. Sono anche rafforzati i meccanismi di scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, con particolare attenzione ad autorizzazioni, dati sui depositi, violazioni e decisioni giudiziarie nazionali.

Allegati e soggetti designati

L’allegato XV viene inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 e include Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus. L’allegato V bis è modificato con alcune precisazioni tecniche e testuali relative a prodotti e componenti soggetti a controllo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

L’articolo 1, punto 9, precisa che i "valori mobiliari" includono anche le cripto-attività, con esclusione degli strumenti di pagamento, e richiama azioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili nel mercato dei capitali. Sono introdotte le definizioni di "depositario centrale di titoli", "deposito", "programmi di cittadinanza per investitori" e "programmi di soggiorno per investitori", oltre a quella di "sede di negoziazione".

Divieto di elusione

L’articolo 1 quaterdecies è sostituito per vietare la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi come finalità o effetto, diretto o indiretto, l’elusione dei divieti previsti dal regolamento.

Operazioni con la Banca centrale di Bielorussia

È vietato svolgere operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, incluse quelle con soggetti che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione. Le autorità competenti possono autorizzare in via derogatoria operazioni strettamente necessarie per la stabilità finanziaria dell’Unione o dello Stato membro interessato, con obbligo di informazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Quotazione di titoli di entità pubbliche bielorusse

Dal 12 aprile 2022 è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

Finanziamenti e assistenza finanziaria pubblica

È vietata la concessione di finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per scambi con la Bielorussia o per investimenti nel Paese. Sono previste deroghe per impegni vincolanti anteriori al 10 marzo 2022, per aiuti fino a 10.000.000 EUR per progetto a favore di PMI stabilite nell’Unione e per scambi di prodotti alimentari e per scopi agricoli, medici o umanitari.

Divieto di accettazione di depositi

Gli enti creditizi non possono accettare depositi di cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia o soggetti stabiliti in Bielorussia se il totale per ente creditizio supera 100.000 EUR. Sono esclusi i cittadini di Stati membri, SEE o Svizzera e i titolari di permesso di soggiorno in tali Stati; il divieto non si applica ai depositi necessari per scambi transfrontalieri non vietati.

Deroghe per depositi e controlli informativi

Le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di depositi per esigenze di base, servizi legali, spese straordinarie o scopi ufficiali diplomatici/consolari o di organizzazioni internazionali, con obblighi di notifica. È inoltre prevista una deroga per finalità umanitarie e per attività della società civile che promuovono democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Bielorussia.

Obblighi di comunicazione sugli importi depositati

Gli enti creditizi devono trasmettere entro il 27 maggio 2022 un elenco dei depositi superiori a 100.000 EUR detenuti da soggetti bielorussi o stabiliti in Bielorussia, con aggiornamenti annuali. Devono inoltre comunicare i depositi superiori a 100.000 EUR detenuti da cittadini bielorussi che abbiano acquisito cittadinanza o diritti di soggiorno nell’UE tramite programmi di cittadinanza o soggiorno per investitori.

Banconote in euro

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro verso la Bielorussia o verso soggetti in Bielorussia, compreso il governo e la Banca centrale, o per uso in Bielorussia. Il divieto non si applica per uso personale dei viaggiatori o per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali immuni.

Servizi di messaggistica finanziaria

Dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a enti elencati nell’allegato XV o a soggetti stabiliti in Bielorussia controllati per oltre il 50 % da tali enti.

Servizi dei depositari centrali di titoli e vendita di titoli in euro

Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è vietato prestare servizi per valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a cittadini o soggetti stabiliti in Bielorussia, salvo per cittadini dell’Unione o titolari di permesso di soggiorno nell’UE. È inoltre vietata la vendita di valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o di quote di OIC che vi espongano, a soggetti bielorussi, con analoga esclusione per cittadini UE e titolari di permesso di soggiorno nell’Unione.

Cooperazione e scambio di informazioni

È rafforzato l’obbligo di scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione su misure adottate, autorizzazioni concesse, dati sui depositi e problemi di violazione o applicazione, nonché sulle sentenze nazionali. Le informazioni devono essere usate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

Attuazione del divieto di sorvolo

Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo deve sostenere Commissione e Stati membri nell’applicazione dei divieti di sorvolo e respingere i piani di volo che implichino violazioni del regolamento nello spazio aereo sopra l’Unione o la Bielorussia; deve inoltre trasmettere relazioni periodiche sull’attuazione.

Estensione dell’elenco soggetti sanzionati e modifiche agli allegati

L’allegato I aggiunge un nuovo allegato XV al regolamento (CE) n. 765/2006 con l’elenco di Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus. L’allegato V bis è modificato per chiarire l’effetto delle autorizzazioni e aggiornare alcune voci tecniche relative a materiali elettronici e aerospaziali.

Come è indicizzato

Materiesanzionimercati finanziariservizi bancaritrasporto aereopolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.