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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/402

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402 della Commissione del 9 marzo 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le importazioni dalla Cina di determinati fogli di alluminio continuano a essere oggetto di dumping e che la scadenza delle misure comporterebbe con alta probabilità la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base dell’analisi dei prezzi, delle capacità inutilizzate in Cina, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e delle pratiche di elusione già riscontrate, la Commissione mantiene il dazio antidumping definitivo. Sono stabilite aliquote differenziate per tre società e per tutte le altre società, oltre all’estensione delle misure a talune importazioni dalla Thailandia riconducibili a elusione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di fogli di alluminio di spessore compreso tra 0,008 mm e 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e peso superiore a 10 kg, classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della RPC. Il regolamento estende inoltre il dazio a talune importazioni classificate nei codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 e a determinate importazioni spedite dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata, per contrastare pratiche di elusione. Sono previste aliquote individuali per specifiche società cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre società; per beneficiare delle aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402: dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio originari della RPC

Il regolamento disciplina il mantenimento di misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione adotta la misura a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ritenendo che la cessazione del dazio comporterebbe con alta probabilità la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Il provvedimento si inserisce in una lunga sequenza di interventi di difesa commerciale: un dazio antidumping era già stato istituito con il regolamento (CE) n. 925/2009, successivamente prorogato per la Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384. In seguito a precedenti inchieste antielusione, il dazio è stato esteso prima a fogli leggermente modificati e poi, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474, alle importazioni spedite dalla Thailandia. Il riesame in oggetto è stato avviato su domanda dei produttori dell’Unione, che rappresentavano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione, e si è svolto per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati con il codice NC ex 7607 11 19 e con il codice TARIC 7607111910. Il prodotto è destinato soprattutto a imballaggi multiuso di breve durata per uso domestico, ristorazione, industria alimentare e commercio al dettaglio di fiori. La Commissione conferma che il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche essenziali e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping: metodologia e conclusioni

Poiché i produttori esportatori cinesi e il governo della RPC non hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare il valore normale ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sulla base di costi esenti da distorsioni, riconoscendo l’esistenza di distorsioni significative nel settore dell’alluminio in Cina. La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo; per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti sono stati utilizzati i dati di cinque società turche produttrici di estrusi in alluminio, ritenuti rappresentativi in assenza di produttori di AHF adeguati nel paese rappresentativo. Il margine di dumping medio ponderato è stato calcolato al 72,2 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Elementi che sorreggono il rischio di persistenza del dumping

La Commissione sottolinea che le importazioni dalla RPC sono proseguite durante il PIR, sebbene in volume ridotto e in parte in regime di perfezionamento attivo. Il settore cinese presenta capacità produttiva e capacità inutilizzata notevoli: nel 2020 il consumo interno cinese era stimato in circa 250 000 tonnellate, a fronte di una produzione di circa 308 000 tonnellate e di una capacità di circa 360 000 tonnellate, con una capacità inutilizzata di circa 52 000 tonnellate. La domanda interna cinese e quella dei mercati terzi non sarebbero in grado di assorbire tali eccedenze, anche per l’esistenza di numerose misure di difesa commerciale in altre giurisdizioni. Il mercato dell’Unione è considerato particolarmente attrattivo sia per dimensioni sia per livelli di prezzo, anche alla luce delle precedenti pratiche di elusione.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da sei produttori e, pur non avendo subito un pregiudizio notevole nel PIR, si trova in una situazione di fragilità. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto dell’8 %, ma la produzione è diminuita del 5 %, le vendite del 6 % e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 51 % al 45 %. I prezzi di vendita si sono ridotti e la redditività è passata dall’8,2 % nel 2017 al 3,4 % nel PIR; l’utile sul capitale investito è sceso dal 10 % all’1 %. La Commissione ritiene che la pressione competitiva delle importazioni in elusione dalla Thailandia abbia inciso in modo decisivo su tali indicatori.

Interesse dell’Unione

In applicazione dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse dell’Unione. Il mantenimento è ritenuto necessario per evitare una nuova ondata di importazioni a basso prezzo dalla RPC e per consentire all’industria europea di preservare livelli di prezzo sostenibili e capacità di investimento. Gli effetti negativi per importatori, operatori commerciali e utilizzatori non risultano, sulla base delle informazioni raccolte, tali da prevalere sull’interesse alla tutela dell’industria dell’Unione.

Dispositivo: dazi e condizioni operative

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato. Le aliquote sono differenziate come segue: 6,4 % per Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.; 20,3 % per Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.; 24,2 % per Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.; 30,0 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta nel regolamento; in mancanza, si applica il dazio residuale.

Estensione delle misure per elusione

Per prevenire elusioni, il dazio applicabile a tutte le altre società è esteso a specifici codici TARIC relativi a fogli di alluminio originari della RPC, con esclusione di alcune società nominate nell’articolo 1, paragrafo 4. Inoltre il dazio antidumping originario è esteso ai fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine, in quanto riconducibili a pratiche di elusione già accertate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure

La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che il dumping dalla RPC è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, sussiste un rischio molto elevato di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio. Le misure antidumping sono pertanto mantenute.

Determinazione del valore normale con metodologia basata su paese rappresentativo

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di costi e valori esenti da distorsioni. La Turchia è individuata come paese rappresentativo appropriato; per SGAV e profitti sono utilizzati i dati di cinque produttori turchi di estrusi in alluminio. Il margine di dumping medio ponderato risultante nel PIR è pari al 72,2 %.

Analisi del pregiudizio e della fragilità dell’industria dell’Unione

La Commissione constata che l’industria dell’Unione, composta da sei produttori, non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, ma si trova in una situazione di fragilità. Gli indicatori mostrano cali di produzione, vendite, quota di mercato, prezzi e redditività, con pressione competitiva soprattutto dalle importazioni in elusione dalla Thailandia.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

In caso di scadenza delle misure, l’elevata capacità inutilizzata in Cina, la limitata capacità dei mercati alternativi di assorbire ulteriori esportazioni e l’attrattiva del mercato dell’Unione rendono probabile un aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping. La Commissione ritiene che ciò aggraverebbe la situazione già fragile dell’industria dell’Unione e potrebbe portare a una nuova perdita di redditività, di occupazione e di capacità produttiva.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non esistono motivi imperativi contrari al mantenimento delle misure. Il mantenimento è ritenuto nell’interesse dell’industria dell’Unione e non risulta che produca effetti negativi di rilievo per importatori, distributori o utilizzatori.

Aliquote del dazio e condizioni di applicazione

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 6,4 % per Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., del 20,3 % per Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., del 24,2 % per Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd. e del 30,0 % per tutte le altre società. Per l’applicazione delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Estensione del dazio per elusione

Il dazio per tutte le altre società è esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC classificate nei codici TARIC elencati nell’articolo 1, paragrafo 4, salvo alcune società espressamente indicate. Il dazio è inoltre esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere dall’origine dichiarata, con codice addizionale TARIC C601.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdazio doganaleelusione delle misure commercialicommercio internazionale

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