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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/388

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra. Per il solo anno 2022, gli Stati membri possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per determinati combustibili da biomassa utilizzati per la combustione. La misura è motivata dall’esigenza di coordinare l’applicazione dell’ETS con il quadro della direttiva (UE) 2018/2001 e di ridurre l’incertezza per gli operatori, in attesa della piena operatività dei sistemi di certificazione e degli atti attuativi.

Rinvio temporaneo dell’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa usati per la combustione nell’ETS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, ove del caso, alle autorità competenti chiamati a monitorare e considerare soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 nell’ambito delle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE (sistema ETS). Il rinvio riguarda esclusivamente biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa utilizzati per la combustione, per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Non modifica in via generale il sistema ETS né i criteri sostanziali di sostenibilità, ma ne differisce l’applicazione per il periodo indicato.

Rinvio temporaneo dei criteri di sostenibilità per la biomassa nell’ETS

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione interviene sul quadro del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito del sistema ETS disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE. La misura è adottata per risolvere una fase transitoria legata all’allineamento tra le regole ETS e i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 in materia di energie rinnovabili.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085, contiene le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività ETS, incluse quelle derivanti dalla biomassa. Le modifiche introdotte nel 2020 hanno allineato le disposizioni relative alla biomassa alla disciplina della direttiva (UE) 2018/2001, ma l’attuazione concreta di tali criteri ha incontrato ritardi, anche per il mancato completamento del recepimento in molti Stati membri e per l’adozione ancora pendente di diversi atti delegati ed esecutivi.

Motivi del rinvio

Secondo i considerando, l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni è necessaria per garantire che biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa contribuiscano effettivamente agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. Tuttavia, la Commissione osserva che, in una fase di transizione, è opportuno un rinvio di un anno civile per consentire l’allineamento con il ciclo annuale di adempimento dell’ETS, ridurre l’incertezza economica degli operatori e attendere la piena operatività dei sistemi di certificazione, che dovrebbero diventare pienamente funzionanti nel corso del 2022.

Ambito della deroga

La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Il nuovo paragrafo 6 consente agli Stati membri o, se del caso, alle autorità competenti di considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per:

  • biocarburanti;
  • bioliquidi;
  • combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.

La deroga opera dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e si applica in deroga al paragrafo 5, primo comma, del medesimo articolo.

Decorrenza e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1º gennaio 2022. È quindi una misura con efficacia retrodatata per coprire l’intero esercizio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori soggetti all’ETS che utilizzano biomassa per combustione, la modifica comporta che, nel periodo indicato, gli Stati membri possono non applicare immediatamente i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni come condizione per considerare conforme la biomassa ai fini del monitoraggio e della comunicazione. La misura non abroga tali criteri, ma ne sospende temporaneamente l’esigibilità nel periodo transitorio individuato dalla Commissione.

Disposizioni principali

Rinvio dei criteri di sostenibilità per la biomassa

All’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è inserito un nuovo paragrafo 6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022. La scelta risponde all’esigenza di allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell’ETS e di coprire l’intero anno civile 2022.

Contesto normativo e finalità

La modifica si collega alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 per allineare le regole sulla biomassa alla direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione evidenzia che il rinvio è necessario per un’attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, in attesa della piena operatività dei sistemi di certificazione e degli atti delegati/esecutivi previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Come è indicizzato

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