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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 2600 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava a T.G. l'omesso assolvimento degli obblighi dichiarativi relativi a capitali e attività finanziarie detenuti all'estero nell'anno 2006 (importo contestato Euro 170.784,00 oltre accessori), sulla base di un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza (21.12.2011) e di una 'scheda cliente' acquisita tramite canali di cooperazione internazionale (autorità francese, possibili riferimenti alla cosiddetta "lista Falciani"). Il ricorrente impugnava la provenienza e la riferibilità della scheda (sostenendone la natura "anonima" o la possibile illiceità dell'acquisizione), nonché la utilizzabilità della documentazione come prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di T.G., confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità della scheda cliente trasmessa dall'autorità francese attraverso i canali di cooperazione internazionale. La Corte ha affermato che, in materia tributaria, documenti o dati acquisiti tramite scambio internazionale di informazioni sono utilizzabili anche se ottenuti con modalità potenzialmente 'irrituali' o provenienti dalla cosiddetta "lista Falciani', salvo violazione di diritti costituzionali fondamentali; inoltre il dato indiziario, se grave e preciso, può fondare l'accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate in Euro 5.600,00) e al pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1

    Disciplina le sanzioni per omissioni dichiarative in materia tributaria; il vizio contestato al contribuente è la violazione degli obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e relative sanzioni.

  • Direttiva del Consiglio 77/799/CEE

    Stabilisce i canali e le modalità di scambio di informazioni tra Stati membri in materia fiscale; la trasmissione della scheda cliente dall'autorità francese all'Italia è stata ritenuta legittima in forza di tale cooperazione internazionale.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia

    5 ottobre 1989, ratificata con L. n. 20 del 1992

    Prevede strumenti di mutua assistenza e cooperazione fiscale tra Italia e Francia; utilizzata quale base convenzionale per l'acquisizione della documentazione transfrontaliera.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 31-bis, 32, 33, 38, 39, 41

    Norme che regolano l'acquisizione di informazioni e l'accertamento tributario: consentono l'uso di elementi acquisiti anche con modalità atipiche e disciplinano la determinazione presuntiva del reddito; la Corte ha richiamato tali disposizioni per legittimare l'utilizzo delle schede bancarie acquisite tramite cooperazione internazionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Norme IVA equivalenti che consentono l'utilizzo di elementi acquisiti per l'accertamento anche se non raccolti con le forme tipiche, richiamate a sostegno del principio di utilizzabilità degli elementi informativi.

  • D.L. n. 78 del 2009

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di disciplina delle informazioni, ma la Corte ha ritenuto non impeditiva dell'utilizzabilità dei dati acquisiti tramite cooperazione internazionale.

  • L. n. 212 del 2000

    Statuto dei diritti del contribuente; invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto compatibile l'uso dei dati internazionali nel contraddittorio tributario salvo specifiche violazioni di diritti fondamentali.

  • Codice civile

    Disposizione sull'onere della prova; discussa dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi sufficienti per l'attribuzione della scheda al contribuente.

  • Codice di procedura civile

    Norme sul contraddittorio e l'applicazione delle regole probatorie; il ricorrente ha invocato violazioni, ma la Corte ha ritenuto rispettati i principi nel giudizio tributario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riferimento procedurale sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di ulteriore versamento da parte del ricorrente.

  • Norme processuali/penali

    art. 191 c.p.p.; art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamate nelle argomentazioni sulla distinzione tra utilizzabilità in sede penale (più rigorosa) e in sede tributaria (più ampia): evidenziano che elementi inutilizzabili in penale possono, in generale, essere utilizzati in sede di accertamento fiscale salvo incidenza su diritti costituzionali fondamentali.

Massime di principio

  • Documenti e dati ricevuti da autorità estere tramite i canali ufficiali di cooperazione fiscale (Direttive UE, convenzioni bilaterali) sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria italiana ai fini dell'accertamento tributario.
  • L'utilizzo in sede tributaria di elementi acquisiti 'irritualmente' o con modalità non tipiche non comporta, di per sé, la loro inutilizzabilità, salvo che sussista una violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
  • Un singolo indizio, se grave e preciso, può essere sufficiente per fondare una legittima rettifica fiscale; non è necessaria la molteplicità degli indizi.
  • La distinzione tra procedimento penale e procedimento tributario implica che prove escluse in sede penale non vengano automaticamente escluse in sede fiscale: l'autonomia dei procedimenti consente l'uso dei medesimi elementi nei limiti previsti dalla legge fiscale.
  • La riconducibilità di una scheda bancaria al contribuente può essere adeguatamente dimostrata da elementi identificativi presenti nel documento (nome, IBAN, codici cliente) e dalla mancata contestazione di omonimia; spetta al contribuente fornire prove contrarie se ne sussistono le ragioni.
  • La provenienza di dati dalla cosiddetta 'lista Falciani' non rende automaticamente inutilizzabili le informazioni in ambito fiscale quando esse siano state ricevute dalle autorità estere e trasmesse attraverso canali ufficiali di assistenza reciproca.

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