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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33332/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per concorso in truffa e per false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché le statuizioni civili. I motivi di ricorso erano: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale per non avere rilevato la prescrizione del reato di falso (art. 483 c.p.), consumato alla data di presentazione della dichiarazione (15/11/2012); 2) mancata valutazione della natura tentata della truffa, per assenza di profitto, con conseguente estinzione per prescrizione; 3) errata applicazione dell'art. 165 c.p. in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena a lavori di pubblica utilità, dovendo escludersi il peso di sospensioni precedenti riconosciute per reati poi depenalizzati; 4) assenza di danno concreto per la parte civile in relazione alla presunta tentata truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso solo in relazione al reato di falso (art. 483 c.p.), ritenendolo estinto per prescrizione intervenuta (reato consumato il 15/11/2012; prescrizione intervenuta prima della sentenza del 9/3/2022). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: i motivi relativi alla natura tentata della truffa, all'applicazione dell'art. 165 c.p. e alla mancanza di danno civile sono stati ritenuti inammissibili o carenti di specificità. La Corte ha confermato le statuizioni civili, ritenendo che i fatti accertati nei due gradi di merito integrino l'illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Il reato di falso, essere un reato istantaneo, si consuma alla data di presentazione della dichiarazione non veritiera (15/11/2012). La prescrizione è quindi maturata prima della decisione impugnata e non è stata sospesa, giustificando l'annullamento per estinzione del reato.

  • art. 165 c.p.

    Richiamato rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena a lavori di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché il ricorrente non ha specificato puntualmente quali precedenti sospensioni si riferissero a reati oggi depenalizzati e quindi non comparabili.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1 lett. b ed e; comma 3

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità degli argomenti non previamente dedotti in sede di merito. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non erano stati svolti in precedenza o mancavano di specificità, invocando le disposizioni di cui all'art. 606.

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte in ordine alla motivazione circa la responsabilità anche agli effetti civili; la Corte territoriale aveva motivato integralmente la responsabilità penale e le conseguenze civili secondo i criteri richiamati dall'articolo.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni civili richiamando l'art. 2043 c.c., ritenendo che i fatti accertati integrino un danno ingiusto risarcibile nonostante l'annullamento per prescrizione del reato satellite.

  • Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 (giurisprudenza)

    Causa di inammissibilità richiamata: argomenti non previamente discussi nel merito comportano l'interruzione della catena devolutiva e sono inammissibili in Cassazione.

  • Sez. U., n. 5540 del 17/04/1982 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di necessaria specificità e allegazione documentale per dedurre questioni attinenti a precedenti sospensioni; la giurisprudenza impone precisione nella deduzione dei fatti rilevanti.

  • Corte Cost., n. 182 del 30/7/2021 (giurisprudenza costituzionale)

    Richiamata a supporto del principio che i fatti accertati possono legittimare una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in presenza di questioni penali parzialmente favorevoli all'imputato.

Massime di principio

  • Il reato 'istantaneo' si considera consumato alla data dell'atto o della dichiarazione; ai fini della prescrizione si prende quella data come termine iniziale, salvo sospensioni documentate.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che non sono stati previamente dedotti e discussi nei gradi di merito: le questioni nuove spesso non vengono prese in esame.
  • Chi contesta la rilevanza di precedenti sospensioni ai fini dell'art. 165 c.p. deve indicare con precisione per quali reati e in quali procedimenti tali sospensioni sono state concesse, specie se alcune condotte sono poi depenalizzate.
  • L'annullamento per prescrizione di un reato satellite non impedisce automaticamente la conferma delle statuizioni civili se i fatti accertati nei gradi precedenti dimostrano un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
  • Per sostenere che una truffa sia stata solo tentata (assenza di profitto), è necessario che tale linea difensiva sia prospettata e documentata già nei gradi di merito; altrimenti la Corte di legittimità la dichiarerà inammissibile.
  • Quando si chiede il riconoscimento della prescrizione, conviene documentare espressamente l'assenza di sospensioni del termine prescrizionale e indicare il dies a quo e il calcolo dei termini.

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