Cassazione Civile, Ordinanza n. 31580/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un ente comunale aveva disposto l'espropriazione di un terreno di proprietà di più soggetti, destinato alla realizzazione di una scuola primaria. La Commissione provinciale aveva quantificato l'indennità di esproprio; i proprietari avevano proposto opposizione alla stima sostenendo l'incongruità della somma. La Corte d'appello, aderendo alla CTU, aveva qualificato le aree come agricole, escluso l'edificabilità e determinato il valore venale applicando il metodo sintetico-comparativo sulla base di alcuni atti di compravendita di terreni limitrofi, della relazione generale del progetto definitivo e della tabella V.A.M. Il Comune, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha dedotto violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001 e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando che la Corte territoriale avesse fatto acritico recepimento della CTU e avesse valorizzato atti di comparazione inconferenti, non omettendo di considerare le caratteristiche specifiche dei beni e le critiche mosse dai consulenti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a una motivazione analitica ulteriore se la CTU abbia già considerato e replicato alle osservazioni di parte; inoltre, per dedurre il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non basta contestare la consulenza, ma occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato la stima richiamando elementi rappresentativi e omogenei, fra cui sei compravendite di terreni limitrofi e analoghi, la relazione generale del progetto e la tabella V.A.M.; le critiche del Comune sono state ritenute mere argomentazioni difensive e non fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la stima/indennità nell'espropriazione; la Corte valuta la censura alla luce del corretto criterio sintetico-comparativo e della motivazione della stima
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente la critica alla consulenza tecnica o alla motivazione adesiva del giudice
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruita come semplice dissenso rispetto alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio: è necessario indicare un preciso fatto storico, decisivo e discusso, che il giudice abbia realmente omesso di esaminare.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è motivazione sufficiente quando la consulenza abbia affrontato le osservazioni di parte e il giudice indichi le fonti del proprio convincimento; non occorre un'ulteriore confutazione analitica di tutte le contestazioni difensive.
- Nel criterio sintetico-comparativo per la stima dell'indennità di espropriazione, ciò che conta è la rappresentatività degli elementi comparativi: devono riguardare immobili omogenei per caratteristiche materiali, ubicazione e disciplina urbanistica, anche se le fonti di mercato possono essere eterogenee.
- Le obiezioni centrate sulle finalità soggettive degli acquirenti nei contratti di comparazione, se non sorrette da dati oggettivi idonei a incidere sulla decisività del confronto, restano mere argomentazioni difensive e non integrano un fatto decisivo omesso.
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