Sentenza n. 952/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di opere edilizie abusive, con previsione dell'acquisizione gratuita dell'area e dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario dell'immobile ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con la quale il Comune di Barletta gli aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive realizzate sul fabbricato, contestando plurime illegittimità dell'ordinanza, del rapporto amministrativo della Polizia Edilizia e degli atti connessi. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto la cessazione della materia del contendere, producendo il provvedimento del 10 luglio 2026 con cui l'ordinanza impugnata è stata annullata in autotutela.
La decisione
Il TAR, dopo aver avvisato le parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione avesse integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della rapida evoluzione della vicenda procedimentale e processuale e della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell'ordinanza impugnata con riferimento alla demolizione delle opere abusive, all'acquisizione gratuita dell'area in caso di inottemperanza e alla sanzione amministrativa pecuniaria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
- La definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, purché le parti siano previamente avvisate.
Come è indicizzato
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