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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16324/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione resta ferma; la Corte non ha riesaminato nel merito la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa rispetto a quanto già valutato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, e dunque non introduceva un profilo scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata come titolo del giudizio di condanna impugnato.

  • art. 131-bis c.p.

    La sua applicazione è stata negata dal giudice di merito; in cassazione la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta meramente riproduttiva e quindi non scrutinabile utilmente in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche non illogiche o non manifestamente errate.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è ammissibile quando il ricorso non confronti specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a reiterare le stesse critiche già esaminate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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