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Sentenza

Sentenza n. 13177/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202500715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza, previo preavviso di rigetto, valorizzando una notizia di reato del 2019 a carico della richiedente per minaccia e notizie di reato del 2017 a carico del figlio convivente per furto aggravato, lesioni personali e atti persecutori. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, rilevando che la vicenda a suo carico era consistita in una mera notizia di reato, successivamente definita con decreto di archiviazione del GIP, e che le vicende riferite al figlio erano prive di effettiva consistenza, tanto che al figlio era stata successivamente concessa la cittadinanza italiana. Ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente la sua condotta e il suo grado di integrazione economica e sociale. Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto chiarimenti istruttori. Il Ministero ha confermato che le risultanze negative riferite al figlio non avevano impedito la concessione della cittadinanza e la ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione relativo alla propria posizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Quanto alle vicende riferite al figlio convivente, ha ravvisato un difetto di istruttoria: le stesse risultanze che il decreto aveva valorizzato come ostative non avevano impedito la successiva concessione della cittadinanza al figlio, sicché non erano assistite da adeguato riscontro e non potevano sostenere il giudizio prognostico negativo sulla madre. Quanto alla notizia di reato a carico della ricorrente, il giudice ha riconosciuto che, in linea generale, anche mere notizie di reato possono essere apprezzate nell'ambito dell'ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza. Tuttavia, il decreto si era limitato a richiamare l'esistenza della notizia di reato per minaccia, senza spiegare perché essa fosse concretamente sintomatica di inaffidabilità o di non compiuta integrazione. La fattispecie riguardava inoltre un reato di minore gravità, punito con la sola multa. Il successivo decreto di archiviazione, fondato sulla riqualificazione del fatto in ingiuria, reato depenalizzato, non incide direttamente sulla legittimità originaria dell'atto, ma conferma la necessità di una motivazione più approfondita. L'Amministrazione dovrà rivalutare l'istanza considerando tutte le circostanze del caso, l'effettiva integrazione della richiedente e motivando adeguatamente ogni eventuale nuovo diniego. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base della comunicazione del preavviso di diniego, senza specifici profili decisori esaminati dal giudice.

  • art. 612, comma 1, c.p.

    La fattispecie di minaccia, punita con la sola multa, può essere valutata nel procedimento di cittadinanza, ma il suo richiamo richiede una motivazione concreta sulle ragioni per cui l'episodio incida sull'affidabilità o sull'integrazione del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto automatico alla concessione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e formale, ma impone la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione.
  • Anche una mera notizia di reato, non seguita da condanna definitiva, può essere valutata come elemento sintomatico dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente; tuttavia, il suo richiamo non è sufficiente di per sé, poiché l'Amministrazione deve spiegare concretamente perché il fatto incida negativamente sul giudizio di integrazione, tenendo conto dello stadio del procedimento penale, della natura e gravità del reato e della distanza temporale dai fatti.
  • Quando il diniego di cittadinanza valorizza vicende penali riferite a un familiare, tali elementi devono essere previamente verificati e concretamente collegati al giudizio sulla posizione del richiedente; risultanze successivamente smentite o non ostative nella posizione del familiare non possono sostenere il diniego.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e motivazione non comporta l'automatica concessione dello status, ma impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza e di adottare una nuova determinazione considerando complessivamente l'integrazione economica e sociale e motivando adeguatamente l'eventuale esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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