Cassazione Penale, Sentenza n. 454/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma del 13/06/2022, con cui era stato rigettato l'appello proposto in favore di Pizzata avverso il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dalla Corte d'Assise di appello di Roma. Il ricorrente denunciava: nullità dell'ordinanza per mancata motivazione sulle esigenze cautelari; violazione dell'art. 178 lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 34 c.p.p.; difetto e illogicità della motivazione; contestava la qualificazione dell'impugnazione come appello che avrebbe escluso la necessità di rivalutare gli indizi; rilevava la mancata tempestiva richiesta di ripristino della misura, la portata demolitoria della prima sentenza di annullamento, la mancata considerazione della vetustà dei fatti (2013) e della lunga libertà dell'imputato; infine denunciava l'incompatibilità di uno dei componenti del collegio che aveva disposto il ripristino per valutazioni su un collaboratore di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le censure assolutamente generiche e prive della specificità richiesta per impugnare l'ordinanza di rigetto dell'appello. In particolare, il Tribunale del riesame (e la Corte) avevano ritenuto sussistenti esigenze cautelari alla luce della ricostruzione di merito della sentenza di condanna non definitiva e della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; il carattere gravemente delinquenziale del fatto, il contesto di criminalità organizzata, le modalità esecutive e la personalità criminale dell'imputato giustificavano il ripristino della misura. Le doglianze del ricorrente sono state considerate generiche, non consentendo una cognizione utile da parte della Corte di legittimità.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
La vicenda processuale è stata inquadrata come appello ai sensi dell'art. 310; ciò ha rilevanza sul perimetro della valutazione degli elementi nel giudizio incidentale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la doppia presunzione di legge circa la necessità della misura cautelare: la corte ha ritenuto che tale presunzione non sia vinta dal mero decorso del tempo e pesa sulla valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 7 legge n. 203 del 1991
La legge è richiamata per l'aggravamento connesso ai delitti di arma clandestina e ricettazione; contribuisce alla gravità delle imputazioni.
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione all'art. 34 c.p.p. per contestare presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a fondare il ricorso.
art. 34 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in chiave di legittimità costituzionale e convenzionale; la Corte non ha ritenuto provata la violazione dedotta.
art. III Cost. e art. 6 CEDU
Riferiti dal ricorrente per profili di equità del processo; la Corte non ha accolto la doglianza per genericità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per la procedura di trattazione scritta del ricorso in Cassazione: il processo si è svolto in contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento cautelare deve contenere censure specifiche e precise: le deduzioni generiche o ripetitive portano all'inammissibilità.
- Nel giudizio incidentale relativo alle misure cautelari il giudice della cautela si fonda anche sulla ricostruzione di fatto e di diritto già operata nella sentenza di merito, anche se non definitiva; pertanto la condanna non definitiva ha rilievo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.
- La doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (pericolo di fuga e di reiterazione) non viene superata automaticamente dal semplice trascorrere del tempo: è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione del pericolo.
- La vetustà dei fatti e il periodo di libertà successivo alla scarcerazione possono essere elementi utili per il difensore, ma devono essere valorizzati mediante motivazioni e prove concrete che contrastino le argomentazioni del giudice sulle esigenze cautelari.
- Le questioni relative all'incompatibilità del giudice o dei componenti del collegio devono essere dedotte con precisione e tempestività; asserzioni generiche sulla incompatibilità difficilmente superano il vaglio di ammissibilità.
- La tipologia procedurale dell'impugnazione (es. qualificazione come appello) condiziona l'ambito di sindacato sul merito e sugli elementi di prova: il ricorrente deve adattare le proprie censure al corretto quadro processuale.
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