Cassazione Penale, Sentenza n. 17560/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese (18/03/2021) a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa denuncia) per aver falsamente denunciato il furto del proprio ciclomotore il 30/07/2013. In cassazione ha proposto due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello (senza però specificare i periodi di sospensione o i calcoli necessari); 2) vizio di motivazione della sentenza di appello, lamentando che la decisione era motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità di entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato i periodi di sospensione della prescrizione e che la sentenza impugnata aveva invece dato atto delle plurime sospensioni derivanti dai differimenti d'udienza richiesti per la procedura di messa alla prova; tali differimenti rientrano nell'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 159, comma 1, n.3 c.p. e sospendono il corso della prescrizione. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui una deduzione generica della prescrizione non è idonea a superare il giudicato sostanziale quando l'impugnazione non rispetti le forme tipiche richieste per la cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ricordato che la motivazione per relationem è ammissibile se le censure non pongono argomenti nuovi non esaminati in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato per cui il ricorrente è stato condannato: falsa denuncia.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137
Norma richiamata in relazione al deposito della requisitoria del Pubblico Ministero (modalità di deposito degli atti).
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
art. 159, comma 1, n. 3 c.p.
Prevede che talune cause non imputabili all'imputato (fra cui i differimenti di udienza richiesti per finalità non probatorie) determinano la sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha usato questa norma per giustificare le sospensioni operate durante i differimenti per la procedura di messa alla prova.
artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen.
artt. 464-bis e segg. c.p.p.
Norme sulla procedura di messa alla prova; i differimenti richiesti per dare corso a tale procedura sono stati ritenuti causa di sospensione del corso della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (fra cui la prescrizione) quando il loro presupposto fattuale sia incontestato; la Corte ha precisato che tale obbligo non vale quando il presupposto fattuale non è incontestato o l'impugnazione è generica.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce i requisiti di forma e specificità del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per generica mancanza dei necessari elementi di fatto e diritto a sostegno delle doglianze.
art. 581 cod. proc. pen.
Riferimento alle forme generali richieste per l'impugnazione in cassazione; usato per ricordare il necessario dettaglio delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e ai vizi che comportano l'inammissibilità del ricorso; la Corte la menziona nel quadro delle forme prescrittive dell'impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 (Agnelli)
Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001
Richiamata per il principio secondo cui i differimenti d'udienza richiesti per la messa alla prova comportano sospensione del corso della prescrizione senza necessità di provvedimento formale.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819
Richiamata per delimitare gli effetti del giudicato formale e sostanziale in tema di prescrizione e per precisare che la sola deduzione generica della prescrizione in cassazione non è sufficiente a superare il giudicato sostanziale.
Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
Citata per chiarire l'interpretazione consolidata sul rapporto tra mancata declaratoria della prescrizione in grado di merito e i limiti dell'impugnazione in cassazione.
Massime di principio
- Una deduzione della prescrizione in cassazione deve essere articolata con precisione: indicare date, periodi di sospensione e il calcolo concreto dei termini; la mera indicazione della data del fatto è generica e porta all'inammissibilità.
- I differimenti di udienza richiesti dalla difesa per dare corso alla procedura di messa alla prova (artt. 464-bis e ss.) si inquadrano, ai fini della prescrizione, nell'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 c.p., e sospendono il corso della prescrizione senza provvedimento formale.
- L'obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) opera solo quando il presupposto fattuale sia incontestato; se ci sono elementi controversi o il ricorso è generico, il vizio non può essere valorizzato in cassazione.
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile quando l'appello non porta argomenti nuovi: chi impugna deve specificare quali elementi nuovi sarebbero dovuti essere esaminati; la mancata specificazione rende il motivo generico e inammissibile.
- Ricorsi per cassazione carenti di specificità (omessa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) sono dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle Ammende.
- Il giudicato sostanziale impedisce al giudice di legittimità di rilevare cause di non punibilità sopravvenute o maturate prima del giudicato, salvo che l'impugnazione sia formulata secondo le forme previste e con i necessari dettagli.
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