Sentenza n. 693/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2024 avente ad oggetto: “PNRR Missione 2 – Rivoluzione e Transizione Ecologica – Integrazione Piano Particellare di Esproprio” pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale dal 06/08/2024 al 21/08/2024 e delle Tavole E.24.01 (Elenco Ditte) ed E.24.02 (Planimetrie di Dettaglio) recanti le integrazioni al Piano Particellare di Esproprio, di modifica della Tavola originaria EE.02 “Piano Particellare di Esproprio – art. 20”, approvate con D.C.C. 24/2024; - del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio recante determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di esproprio per i beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori, prot. n. 22644 del 09/08/2024, notificato in data 12 agosto 2024 inerente il progetto di “Ristrutturazione delle infrastrutture viarie (Raccolta Acque Bianche, Marciapiedi e Manto Stradale) del Quartiere Pontenuovo di Cassano e Alla Via Sibari di Lauropoli”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di integrazione del piano particellare di esproprio e decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, relativi ai lavori di ristrutturazione delle infrastrutture viarie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale che aveva integrato il piano particellare di esproprio e il successivo decreto di occupazione d'urgenza, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 16, comma 14, d.P.R. n. 327/2001, per omessa integrazione del provvedimento di approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché la violazione dell'art. 120, comma 13, d.lgs. n. 36/2023. In secondo luogo hanno contestato la motivazione fondata sulle distanze minime previste dal D.M. 5 novembre 2001, sostenendo che la strada fosse una strada urbana di quartiere e non una strada urbana di scorrimento, con conseguenti dimensioni minime inferiori della banchina. Hanno inoltre dedotto che l'esproprio avrebbe interessato una profondità superiore a quella necessaria. In terzo luogo hanno censurato l'applicazione delle norme tecniche sulle strade a un intervento di adeguamento di una strada esistente, la carenza di motivazione rafforzata, l'irragionevole destinazione a uso pedonale di un'area di 2,90 metri soltanto davanti alla loro proprietà e la sproporzione dell'intervento, anche in relazione alla perdita dell'area piastrellata e degli spazi di parcheggio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le opere e la demolizione della recinzione fossero già previste dal progetto definitivo ed esecutivo non impugnato, e ha giustificato l'integrazione del piano particellare come mera regolarizzazione dell'individuazione catastale di aree già destinate all'uso pubblico. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, poiché gli atti impugnati erano stati adottati dal solo Comune. Ha respinto il primo motivo: l'art. 16, comma 14, d.P.R. n. 327/2001 riguarda l'inclusione nella procedura di beni nuovi, diversi e non originariamente individuati; non si applica invece a una modesta rettifica o estensione dell'area relativa a un bene già compreso nel piano particellare, purché funzionale all'esecuzione del progetto e congruamente motivata. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 120, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, ritenuto diretto a disciplinare i rapporti tra esecutore e stazione appaltante. Il secondo motivo è stato accolto. Il progetto originario già prevedeva un canale di 0,90 metri, un marciapiede di 1,50 metri e l'esproprio della fascia ulteriore di 0,80 metri; tuttavia il provvedimento impugnato non spiegava perché si procedesse solo in quel momento all'esproprio dell'area già destinata alle opere, né esplicitava le ragioni della modifica. La motivazione processuale del Comune, fondata sulla dicatio ad patriam e sull'intento di evitare contestazioni, non poteva integrare postumamente la motivazione dell'atto. Inoltre, l'allargamento della banchina da 0,90 a 1 metro costituiva una modifica progettuale, non una mera rettifica grafica, e non poteva essere giustificato dal D.M. 5 novembre 2001, poiché la strada aveva un'unica carreggiata ed era quindi una strada urbana di quartiere, per la quale la banchina minima prevista era di 0,50 metri. Anche l'esproprio dell'ulteriore fascia di rispetto di 0,40 metri era illegittimo: non era menzionato nella motivazione, il D.M. 5 novembre 2001 non ne disciplinava la dimensione e il provvedimento non richiamava il piano urbanistico rilevante ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.P.R. n. 495/1992. La fascia di rispetto, inoltre, non può di per sé giustificare l'espropriazione, salvo adeguata motivazione tecnica sull'esigenza di realizzare l'opera pubblica. Il TAR ha quindi annullato la deliberazione e il decreto impugnati, assorbendo le restanti censure e lasciando al Comune la facoltà di rieditare il potere. L'effetto conformativo non incide sulle misure già previste dal progetto originario, non impugnato, relative alla banchina di 0,90 metri, al marciapiede di 1,50 metri e all'esproprio della fascia di 0,80 metri. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 14, d.P.R. n. 327/2001
Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
La disposizione si applica quando occorre espropriare beni nuovi, diversi da quelli originariamente individuati; non si applica a una mera correzione o modesta estensione relativa a un bene già compreso nel piano particellare, purché la rettifica sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.
art. 120, comma 13, d.lgs. n. 36/2023
La disposizione tutela il corretto svolgimento dell'appalto nei rapporti tra esecutore e stazione appaltante e non è posta a tutela dell'espropriato nel procedimento espropriativo.
D.M. 5 novembre 2001
Le dimensioni della banchina e del marciapiede devono essere rapportate alla corretta classificazione della strada. Il richiamo alle misure delle strade urbane di scorrimento non giustifica un intervento relativo a una strada urbana di quartiere, dotata di un'unica carreggiata.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
La strada urbana di scorrimento è caratterizzata da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia; una strada con un'unica carreggiata non rientra in tale categoria.
art. 28, comma 3, d.P.R. n. 495/1992
Per strade della tipologia considerata, la fascia di rispetto è individuata in base al piano urbanistico vigente; il provvedimento espropriativo deve dar conto del relativo fondamento, soprattutto quando la fascia venga utilizzata per giustificare l'esproprio.
Massime di principio
- L'art. 16, comma 14, d.P.R. n. 327/2001 richiede l'integrazione del provvedimento di approvazione del progetto quando la procedura espropriativa viene estesa a beni nuovi, diversi da quelli originariamente individuati; non si applica alla mera rettifica grafica o alla modesta estensione dell'area relativa a un bene già incluso nel piano particellare, purché la rettifica sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.
- L'amministrazione può correggere in sede esecutiva le previsioni metriche e grafiche del piano particellare quando ciò serva a completare l'identificazione dell'immobile già compreso nella dichiarazione di pubblica utilità, ma non può introdurre modifiche progettuali, anche modeste, qualificandole come semplici rettifiche del piano espropriativo.
- La motivazione dell'atto espropriativo deve spiegare specificamente perché un'area già destinata dal progetto alla realizzazione dell'opera venga espropriata soltanto in una fase successiva; le ragioni addotte dall'amministrazione per la prima volta nel processo non possono integrare postumamente la motivazione mancante.
- La classificazione della strada costituisce un presupposto decisivo per l'applicazione delle norme tecniche sulle dimensioni di banchine e marciapiedi: non è legittimo applicare gli standard delle strade urbane di scorrimento a una strada con un'unica carreggiata qualificabile come strada urbana di quartiere.
- La previsione o l'esistenza di una fascia di rispetto non giustifica automaticamente l'espropriazione dell'area privata: l'esproprio deve essere collegato all'esigenza concreta di realizzare l'opera pubblica e deve essere sorretto da un'adeguata motivazione tecnica, con indicazione del fondamento urbanistico della fascia.
- L'annullamento di un atto espropriativo non travolge le previsioni del progetto originario e del relativo piano particellare non impugnati, che restano vincolanti nell'eventuale riedizione del potere amministrativo.
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