Sentenza n. 6847/2026 - Roma, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Roma, sez. IV, n. 17096/2025 (R.G. n. 12646/2023), pubblicata il 6 ottobre 2025 e notificata il 10 ottobre 2025, nonché per la dichiarazione di inefficacia e, ove occorra, per l'annullamento - della nota AGCOM prot. n. 297867 del 20 novembre 2025, recante ad oggetto “Applicazione della sentenza TAR n. 17096/2025”; - della nota AGCOM prot. n. 270934 del 27 ottobre 2025, recante ad oggetto “Reinquadramento in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17096 del 6 ottobre 2025 - Dott. Jacopo Arpetti”, con cui il Servizio risorse umane e strumentali ha comunicato al Servizio programmazione finanziaria e bilancio che “il dott. Jacopo Arpetti è reinquadrato al livello F2 della qualifica di funzionario con decorrenza dal 30 giugno 2023, data di immissione nei ruoli dell'Autorità”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note AGCOM di asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17096/2025, con reinquadramento del ricorrente al livello F2 anziché al livello F18 maturato prima dell’immissione in ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità giuridica ed economica maturata nei precedenti contratti a tempo determinato presso la medesima Autorità, in ragione dell’identità delle mansioni e del datore di lavoro e in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE. La sentenza imponeva il reinquadramento e il pagamento delle differenze retributive. L’AGCOM, con le note impugnate, aveva dichiarato di eseguire la decisione reinquadrando il dipendente al livello F2, con successive limitate progressioni a F3 e F4, invece di riconoscere il livello F18 già maturato al 29 giugno 2023 e attribuito dal 1° gennaio 2023 per effetto dell’ultimo scatto annuale. Il ricorrente ha quindi dedotto l’elusione e la violazione del giudicato, chiedendo la declaratoria di inefficacia degli atti, l’ordine di esatta esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione ha sostenuto di avere correttamente riconosciuto la sola anzianità effettiva, parametrata al livello F2, contestando il mantenimento del pregresso livello economico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato inefficaci gli atti impugnati perché adottati in violazione ed elusione della sentenza esecutiva n. 17096/2025. Il riconoscimento della sola anzianità effettiva parametrata al livello F2 non costituiva esecuzione del giudicato, poiché l’Autorità aveva ignorato il livello di anzianità già riconosciuto al dipendente e aveva tentato di rimettere in discussione, in sede di ottemperanza, il merito e la legittimità del precedente inquadramento. È stato ordinato all’AGCOM di adottare, entro 90 giorni, un nuovo provvedimento che ripristini, alla data dell’immissione in ruolo, il livello giuridico ed economico effettivamente raggiunto attraverso la successione dei contratti a tempo determinato, individuato nel livello F18, applicando i successivi adeguamenti derivanti dalle progressioni contrattuali ordinarie e dall’accordo n. 120/25/CONS e corrispondendo gli arretrati con gli interessi legali. È stato nominato un commissario ad acta per l’eventuale mancata o inesatta esecuzione, con ulteriori 90 giorni per l’intervento sostitutivo e a spese dell’Amministrazione. La penalità di mora è stata invece respinta perché ritenuta superflua in presenza della contestuale nomina del commissario. L’AGCOM è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
“violazione ed elusione di una sentenza esecutiva”
Consente di dichiarare inefficaci gli atti adottati dall’amministrazione in violazione o elusione del giudicato e di ordinare l’esatta esecuzione della sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti ultronea e superflua rispetto alla contestuale nomina di un commissario ad acta idoneo ad assicurare l’esecuzione.
art. 74 c.p.a.
“richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.”
La precedente sentenza richiama precedenti conformi mediante motivazione semplificata; nel presente giudizio il TAR applica i criteri conformativi già stabiliti dal giudicato.
clausola 4 della direttiva 1999/70/CE
“principio di non discriminazione”
In caso di passaggio da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, ove restino identici mansioni e datore di lavoro, l’anzianità giuridica ed economica pregressa deve essere integralmente riconosciuta, salvo ragioni oggettive idonee, necessarie e proporzionate.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione non può adottare un atto formalmente diretto a eseguire il giudicato ma sostanzialmente incompatibile con il suo contenuto; l’atto elusivo deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudicato impone il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata durante rapporti a tempo determinato, l’amministrazione deve ricostruire la carriera senza azzerare il livello retributivo già consolidato alla data dell’immissione in ruolo.
- In sede di ottemperanza l’amministrazione non può rimettere in discussione il merito della controversia né la legittimità dell’inquadramento pregresso già coperto dal giudicato; le proprie valutazioni devono rispettare i criteri conformativi fissati dalla sentenza.
- La nomina di un commissario ad acta può rendere superflua la contestuale applicazione della penalità di mora quando l’intervento sostitutivo sia concretamente idoneo ad assicurare l’esecuzione tempestiva ed esatta del giudicato.
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