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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01210/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 2) l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la relativa questione era stata dedotta in appello in modo totalmente generico; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e comunque generico, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il reato per il quale è intervenuta la condanna in appello, in materia di stupefacenti.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    costituisce la circostanza attenuante invocata dal ricorrente e ritenuta non censurata in modo specifico e pertinente.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo; non incluso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che riproponga questioni già dedotte in appello in modo generico, senza consentire al giudice di legittimità un effettivo controllo sulla doglianza.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre contestazioni già valutate nei precedenti gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un'omissione sulla concessione di un beneficio o di una attenuante richiede un motivo specifico, puntuale e autosufficiente; la mera enunciazione della pretesa non basta a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato resta gravato dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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