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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26573/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di armamento ferroviario affidato da una società pubblica a un'associazione temporanea di imprese, nell'ambito del quale una società esecutrice dei lavori è poi fallita. Il fallimento ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni già eseguite. In primo grado il giudice ha rigettato la domanda del fallimento, valorizzando l'eccezione di inadempimento della committente; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi inammissibile l'eccezione di inadempimento opposta dalla committente. La società committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 81 l. fall., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente escluso la possibilità per il committente di rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti per effetto del fallimento dell'appaltatore; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 24 l. fall., deducendo che l'eccezione di inadempimento, incidendo sull'attivo fallimentare, non avrebbe dovuto essere necessariamente trasferita al giudice fallimentare. La resistente, cessionaria del credito, ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile perché il credito del fallimento era stato ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della cessionaria e ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso della committente. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame del merito, anche al fine di accertare, eventualmente con CTU o altro mezzo, la fondatezza dell'eccezione di inadempimento. La Corte ha affermato che, una volta intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento dell'appaltatore, il committente può legittimamente rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti se l'eccezione ex art. 1460 c.c. è fondata sull'inadempimento dell'appaltatore già maturato prima del fallimento o comunque rilevante ai fini del corrispettivo dovuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento può essere opposta dal committente anche dopo lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento dell'appaltatore, se il rifiuto di pagamento riguarda prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d'arte; non si tratta di una preclusione automatica derivante dal fallimento.

  • art. 81 legge fallimentare

    Il contratto di appalto si scioglie ex nunc per effetto del fallimento dell'appaltatore; lo scioglimento non elimina il diritto del committente di opporre l'inadempimento dell'appaltatore e di rifiutare il pagamento nei limiti in cui l'opera non sia stata correttamente eseguita.

  • art. 24 legge fallimentare

    La Corte esclude che l'eccezione di inadempimento debba essere necessariamente attratta alla sede fallimentare solo perché incide sull'attivo della procedura, valorizzando la sua funzione difensiva nel giudizio di cognizione sul credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, lo scioglimento per fallimento dell'appaltatore opera ex nunc e consente al curatore di pretendere il corrispettivo per le prestazioni già eseguite, ma non impedisce al committente di opporre l'eccezione di inadempimento per le prestazioni non eseguite o inesattamente eseguite.
  • L'eccezione di inadempimento non è incompatibile con la sopravvenuta cessazione del contratto: essa può rilevare anche dopo lo scioglimento quando il debitore intenda legittimamente rifiutare il pagamento di un'opera solo parzialmente o inesattamente eseguita.
  • Nel rapporto di appalto, il diritto al corrispettivo è dovuto nei limiti in cui l'opera sia stata effettivamente e utilmente eseguita; per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte il committente può opporre il relativo inadempimento e il giudice deve accertarne in concreto la fondatezza.
  • La mera incidenza dell'eccezione di inadempimento sull'attivo fallimentare non basta a spostarne la cognizione nella procedura fallimentare, se la questione riguarda la debenza del corrispettivo nel giudizio ordinario tra committente e massa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLiquidazione giudiziale
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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