Cassazione Penale, Sentenza n. 15505/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.; art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3). Il difensore contestava la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura ritenuta massima senza adeguata motivazione e sosteneva che il veicolo era intestato anche al Sonnini (elemento che, secondo la difesa, avrebbe escluso il raddoppio della sanzione previsto dall'art. 186 c.d.s.)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che la sospensione della patente per anni due rientri nella media edittale risultante dagli aumenti applicabili ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3 (aumenti da un terzo alla metà), e quindi non richieda motivazione aggiuntiva. Ha inoltre osservato che la contestazione sulla proprietà del veicolo non altera l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 186-bis. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186, comma 2, lett. c)
Prevede la sanzione della sospensione della patente da uno a due anni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato; è la norma di base cui si applicano eventuali aumenti
Codice della strada, art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3
Stabilisce misure più severe per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni; il comma 3 prevede l'aumento delle sanzioni previste per l'art. 186, comma 2, lett. c), da un terzo alla metà, con conseguente estensione degli intervalli temporali della sospensione
Codice di procedura penale, art. 444
Regola l'applicazione della pena mediante patteggiamento; la decisione resa ai sensi di questo articolo non vincola il giudice sulla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie, le quali restano sindacabili in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Ha reso ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di applicazione della pena
Codice di procedura penale, art. 606
Norma procedurale richiamata per l'impugnazione per cassazione delle fattispecie riguardanti la sanzione amministrativa accessoria
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 21369/2020
Principio che rende ammissibile il ricorso per cassazione contro le decisioni di patteggiamento per i profili relativi alle sanzioni amministrative accessorie, in quanto autonome rispetto all'accordo delle parti
Massime di principio
- In caso di patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo e sono sindacabili in Cassazione; è dunque possibile impugnare la determinazione della sospensione della patente
- Il giudice deve motivare se la durata della sospensione supera la media edittale o è apprezzabilmente superiore al minimo; se invece la durata resta entro la media edittale non è necessaria motivazione aggiuntiva
- Per i conducenti con patente da meno di tre anni (art. 186-bis, comma 3) le sanzioni previste dall'art. 186 possono essere aumentate da un terzo a metà: occorre calcolare il nuovo intervallo edittale prima di valutare se la misura applicata necessita motivazione
- La mera intestazione o proprietà del veicolo non impedisce automaticamente l'applicazione degli aumenti previsti dall'art. 186-bis; per contestare l'aumento è necessario dimostrare un errore nella applicazione della norma o prospettare concrete ragioni di meritevolezza
- Per ridurre la sospensione o ottenere motivazioni contrarie, la difesa deve produrre elementi specifici di merito (circostanze attenuanti o prova di irregolarità nella dinamica/applicazione normativa) che giustifichino una misura più favorevole
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