Cassazione Penale, Sentenza n. 12809/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., insufficienza della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo: a suo dire la Corte si sarebbe limitata a dar atto della colpevolezza senza adeguata esplicitazione delle ragioni. In precedenza, con l'atto di appello in secondo grado, aveva invece dedotto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con riferimento al capo 1) e, in relazione alle altre imputazioni, la eccessività del trattamento sanzionatorio; solo sul capo 5) aveva contestato la responsabilità penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non siano deducibili in sede di legittimità questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in appello, con richiamo alla giurisprudenza (Sez. 2, n. 29707/2017). Solo il capo 5) era stato effettivamente contestato in appello e, quanto a questo capo, la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Si segnala inoltre che, con impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d'appello aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. b)
Norma richiamata quale riferimento al reato urbanistico contestato (capo 1): usata per individuare la fattispecie penale relativa ad opere abusive.
d.P.R. n. 380/2001, artt. 93 e 95
Norme richiamate per le imputazioni (capo 2) riferite a specifiche violazioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia.
d.P.R. n. 380/2001, artt. 94 e 95
Ulteriori disposizioni del testo unico edilizio richiamate per le imputazioni (capo 3), con riferimento alle fattispecie e alle conseguenze amministrative/penali.
Codice penale, art. 633
Articolo relativo al delitto di violazione di domicilio o invasione di edifici; utilizzato insieme ad altri articoli per descrivere le condotte contestate.
Codice penale, art. 639-bis
Norma che disciplina i reati informatici e connessi (uso fraudolento di sistemi?), richiamata nella contestazione; nel contesto della sentenza è parte della fattispecie composta con art. 633.
Codice penale, delitto di furto di energia elettrica
Fattispecie contestata (capo 5) aggravata dalla violenza sulle cose; la Corte d'appello ha motivato la responsabilità del ricorrente su questo capo.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità invocata dal difensore in appello con riferimento al capo 1); la Cassazione osserva che tale questione non è stata rimessa all'esame in sede di legittimità perché non era oggetto di motivi di gravame in appello.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che consente il ricorso per cassazione per insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per essere legato a questioni non previamente dedotte in appello o per manifesta infondatezza.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata nella misura di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, Sent. n. 29707 del 08/03/2017 (Galdi, Rv. 270316)
Principio richiamato per affermare che in cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state previamente dedotte in appello, onde evitare la sorpresa del giudice di secondo grado e l'annullamento per vizio di motivazione 'artificiale'.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame nel giudizio di appello: i punti non contestati in appello sono in genere inammissibili per la legittimità.
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede che la carenza sia effettivamente riferibile a decisioni adottate in sede di impugnazione: se il motivo non è stato fatto valere in appello, la Cassazione lo respingerà come inammissibile.
- Se solo alcune imputazioni sono state effettivamente contestate in appello, la verifica della Cassazione si estende principalmente a quelle: le altre restano in sostanza non rinnovabili in sede di legittimità.
- La parte soccombente in sede di cassazione può essere condannata a spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; ciò fornisce disincentivo a ricorsi manifestamente infondati o sorretti da motivazione procedimentalmente inammissibile.
- La Corte d'appello, su impugnazione del Pubblico Ministero, può ordinare misure ripristinatorie (es. demolizione di opere abusive) che la Cassazione valuta solo se dedotte e contestate nelle impugnazioni sottoposte al suo esame.
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