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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36837/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Potenza del 09/01/2023 che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., l'istanza di revisione della sentenza irrevocabile che aveva condannato il ricorrente per rapina aggravata e omicidio. Il ricorrente ha sostenuto che la consulenza tecnica di parte prodotta a supporto della revisione costituisse prova nuova e di pregio innovativo, idonea a prospettare una dinamica fattuale alternativa rispetto a quella accertata nei precedenti gradi di giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non innovativo il materiale tecnico; e (2) violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a valutare l'ammissibilità senza assumere le prove richieste nel giudizio di revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato il principio secondo cui la revisione è rimedio straordinario che può fondarsi solo su elementi nuovi, estranei e diversi da quelli emersi nel processo concluso; le consulenze difensive possono costituire prova nuova soltanto se fondate su acquisizioni scientifiche o tecniche realmente innovative e diverse dalle metodiche precedenti. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'elaborato tecnico fosse una mera rilettura del compendio probatorio senza profili evolutivi del sapere tecnico-scientifico, e la Cassazione ha ritenuto le critiche del ricorrente indeterminate e prive di confronto con la giurisprudenza pertinente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 631 cod. proc. pen.

    richiamata come base per la declaratoria di inammissibilita dell'istanza di revisione

    norma richiamata dalla Corte territoriale per dichiarare l'inammissibilita della richiesta di revisione: la valutazione di ammissibilita verifica se i presupposti per l'apertura del giudizio di revisione, compresa l'esistenza di prove nuove, sono sussistenti

  • art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    riferimento alla nozione di "prova nuova" ai fini della revisione

    la Corte interpreta la lett. c) nel senso che una consulenza tecnica puo' costituire prova nuova solo se basata su acquisizioni scientifiche o tecniche nuove e innovative, non su una semplice rielaborazione o rivalutazione del materiale processuale gia' noto

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    dedotta nel primo motivo come vizio di motivazione

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura del ricorrente generica e non congruamente confrontata con la motivazione della Corte territoriale

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    dedotta nel secondo motivo per presunta inosservanza di norme processuali

    norma che consente di contestare in cassazione violazioni di norme processuali; la Corte ha ritenuto infondata la critica secondo cui la Corte d'appello avrebbe esercitato valutazioni di merito impedendo l'assunzione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamata per la condanna alle spese e per l'ammenda

    prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita del ricorso, ossia il pagamento delle spese e possibilmente una somma a titolo di ammenda quando ricorrano profili di colpa nella formulazione del ricorso

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176

    riferimento alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale

    norma richiamata in relazione alla facolta' del Procuratore generale di depositare osservazioni scritte; nel procedimento di cassazione il P.G. ha chiesto l'inammissibilita del ricorso tramite requisitoria scritta

Massime di principio

  • La revisione e' rimedio straordinario: non e' una 'impugnazione tardiva' e non puo' basarsi su una semplice diversa valutazione di fatti o prove gia' esistenti nel processo definito
  • Perche' una consulenza tecnica difensiva costituisca 'prova nuova' ai sensi dell'art. 630 c.p.p. deve fondarsi su acquisizioni scientifiche o tecniche realmente nuove e su metodologie non disponibili al momento del processo originario
  • Una Corte territoriale, nella fase di ammissibilita' della revisione, puo' esaminare se il materiale proposto sia effettivamente 'nuovo' e rilevante senza procedere all'assunzione integrale delle prove; il giudizio di ammissibilita' puo' comportare un esame preliminare della pertinenza e novita' degli elementi
  • Motivazioni generiche, indeterminate o prive di confronto con la giurisprudenza consolidata rendono il ricorso per cassazione inammissibile o destinato a fallire; e' necessario documentare puntualmente la novita', l'oggettiva indisponibilita' precedente e l'incidenza sul risultato processuale
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali e di precisione nelle censure puo' comportare non solo l'inammissibilita' del ricorso ma anche condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente

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