Sentenza n. 355/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 659 del 2025 e al ricorso n. 660 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. -OMISSIS-; che ha condannato “l’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del difensore distrattario dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge”, limitatamente ai compensi e alle spese per come ivi indicate. quanto al ricorso n. 660 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso dei sig.ri -OMISSIS- e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda Sanitaria resistente “i. a prendere effettivamente in carico il minore somministrandogli il trattamento riabilitativo A.B.A. in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese); ii. a rimborsare le spese documentate già sostenute dai ricorrenti, pari ad euro 12.767”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenza del TAR Calabria passata in giudicato, relativa alla presa in carico del minore per il trattamento ABA, al rimborso delle spese terapeutiche e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore e genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Le parti hanno proposto due distinti ricorsi per l'ottemperanza alla medesima sentenza del TAR Calabria, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Il ricorso n. 659/2025 è stato proposto dal difensore distrattario per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso n. 660/2025 è stato proposto dai genitori del minore per ottenere la presa in carico effettiva del minore ai fini dell'erogazione del trattamento riabilitativo ABA, direttamente o mediante rimborso, il pagamento delle spese terapeutiche già sostenute, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato; nel primo giudizio non si è costituita, mentre nel secondo si è costituita con una memoria meramente formale. Il giudice ha rilevato la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei ricorsi, disponendone la riunione. Quanto agli accessori, è stata chiesta la rivalutazione monetaria sulle spese di lite, ma tale domanda è stata ritenuta non accoglibile perché il credito è di valuta. Sono stati invece richiesti e riconosciuti gli interessi legali sulle spese di lite e sul rimborso delle spese terapeutiche, con decorrenza rispettivamente dal passaggio in giudicato della sentenza e dalla pubblicazione della sentenza, in applicazione dell'art. 1282 c.c.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e li ha accolti ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., dichiarando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di dare integrale esecuzione al giudicato. L'amministrazione è stata onerata, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, di prendere in carico il minore per l'erogazione del trattamento ABA e di pagare le somme dovute in forza della sentenza presupposta, comprese le spese terapeutiche già sostenute e le spese di lite, maggiorate degli interessi legali secondo le decorrenze precisate in motivazione. La rivalutazione monetaria sulle spese di lite è stata esclusa, trattandosi di credito di valuta. Per l'eventuale inerzia dell'amministrazione, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento. Il commissario potrà intervenire, su istanza della parte, dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'ASP è stata inoltre condannata alle spese dei giudizi di ottemperanza, liquidate in euro 828,00 in favore del difensore distrattario e in euro 1.500,00 in favore dei genitori, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza; la mancata prova dell'esecuzione di un giudicato consente al giudice amministrativo di dichiarare l'obbligo di adempiere, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 1282 c.c.
Le somme dovute in forza del giudicato producono interessi corrispettivi al saggio legale: sulle spese di lite dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e sul rimborso delle spese terapeutiche dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di diversa previsione del titolo.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute del minore.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato è passato in cosa giudicata, è stato regolarmente notificato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, anche con riferimento a obblighi assistenziali e pecuniari contestualmente stabiliti dalla sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere, su istanza della parte, dopo la scadenza del termine senza necessità di un ulteriore giudizio.
- Le spese di lite liquidate da una sentenza costituiscono un credito di valuta e producono interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sino al soddisfacimento; non spetta invece la rivalutazione monetaria.
- Il rimborso di spese terapeutiche riconosciuto dal giudicato produce interessi legali, in assenza di una diversa previsione del titolo, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al pagamento.
- La connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra ricorsi diretti all'esecuzione del medesimo titolo giudiziale giustifica la loro riunione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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