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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Varese, Cat.6-F/-OMISSIS- del 04.09.2023, notificato in data 23.11.2023, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso tiro a volo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Varese di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente licenza di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sugli esiti dell'istruttoria di polizia, comprendenti precedenti penali e di polizia risalenti agli anni 2001, 2002 e 2011 per lesioni personali, minaccia, ingiuria, diffamazione e simulazione di reato, nonché presunte dubbie frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre a difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità e travisamento, sostenendo che le vicende fossero state definite con riabilitazione o prescrizione, che fossero molto risalenti e che il diniego fosse contraddittorio rispetto al successivo rilascio, da parte della Prefettura di Varese, della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e dei principi di partecipazione, buona fede e contraddittorio, lamentando che le osservazioni presentate contro il preavviso di diniego non fossero state puntualmente confutate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione e il diniego è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità. Il giudice ha ritenuto corretta, in astratto, la valutazione dell'Amministrazione circa l'irrilevanza automatica della riabilitazione e dei proscioglimenti per prescrizione: tali vicende non impongono il rilascio della licenza e devono essere valutate insieme agli ulteriori elementi di affidabilità. Tuttavia, gli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità erano risalenti nel tempo oppure, quanto alle frequentazioni, privi di riferimenti temporali; ciò impediva di verificare l'attualità della pericolosità e dell'inaffidabilità del richiedente. Il diniego è stato quindi annullato per insufficiente dimostrazione di elementi attuali e concreti idonei a sostenere il giudizio prognostico. È stata esclusa la dedotta contraddittorietà con i titoli rilasciati dalla Prefettura, trattandosi di provvedimenti distinti, adottati da autorità diverse e fondati su autonome valutazioni, anche in ragione della diversa finalità lavorativa o ludica dei titoli. Il secondo motivo è stato respinto: il provvedimento finale non aveva introdotto ragioni nuove rispetto al preavviso di diniego, ma si era mantenuto nello schema motivazionale già sottoposto al contraddittorio procedimentale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il rilascio del porto d'armi presuppone una valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza circa la buona condotta e l'assenza di rischio di abuso; la riabilitazione elimina l'automatismo ostativo, ma non impedisce una valutazione discrezionale negativa fondata su elementi concreti e attuali.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato quale base normativa del diniego della licenza di porto d'armi.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso istruttorio e valutativo seguito dall'autorità.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di diniego consente il contraddittorio endoprocedimentale e impedisce che il provvedimento finale sia fondato su ragioni del tutto nuove, pur consentendo precisazioni e ulteriori argomentazioni nell'ambito dello schema già comunicato.

  • art. 178 c.p.

    Richiamato in relazione alla riabilitazione, che non costituisce un automatismo favorevole al rilascio del porto d'armi.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto: il rilascio è eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione e uso delle armi e richiede una valutazione particolarmente penetrante dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'affidabilità del richiedente e l'assenza di rischi anche potenziali di abuso.
  • La riabilitazione e l'estinzione o prescrizione del reato non determinano automaticamente il rilascio del porto d'armi né rendono irrilevanti i fatti storici: l'autorità può considerarli nel giudizio prognostico, insieme agli altri elementi, ma deve motivare la loro rilevanza rispetto all'affidabilità attuale del richiedente.
  • Il diniego di una licenza di polizia deve essere sorretto da elementi concreti e temporalmente riferibili, idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità o dell'inaffidabilità; precedenti molto risalenti o frequentazioni indicate senza riferimenti temporali non consentono, da soli, un adeguato controllo giudiziale sul giudizio prognostico.
  • La diversa valutazione compiuta da un'altra autorità di pubblica sicurezza in relazione a un distinto titolo abilitativo non determina automaticamente contraddittorietà, quando i provvedimenti abbiano oggetto, finalità e presupposti diversi e siano adottati nell'esercizio di autonome valutazioni tecnico-discrezionali.
  • L'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone una perfetta identità tra preavviso di diniego e provvedimento finale, ma vieta che quest'ultimo sia fondato su ragioni completamente nuove; sono invece ammesse precisazioni o ulteriori argomentazioni riconducibili allo schema dei motivi ostativi già comunicati.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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