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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26554/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione euro 63.598,00 oltre accessori, ritenendo che, in presenza di affitto d’azienda, le quote di ammortamento dei beni aziendali non fossero deducibili dalla società proprietaria concedente, ma eventualmente dalla società affittuaria che gestiva il complesso aziendale. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il contratto di affitto d’azienda prevedesse una deroga convenzionale alla disciplina legale e attribuisse alla concedente il diritto di dedurre gli ammortamenti. I giudici di merito hanno accolto la tesi della società, interpretando le clausole contrattuali come idonee a derogare al regime ordinario. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2561 c.c. e 102 TUIR, sostenendo che le clausole richiamate (artt. 11 e 13 del contratto) non consentissero di ritenere pattuita una deroga alla regola legale sulla deducibilità degli ammortamenti. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso si risolveva in una diversa lettura del contratto, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici né spiegare perché l’interpretazione della CTR fosse sicuramente errata, e quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le censure investissero sostanzialmente l’interpretazione del contratto di affitto d’azienda compiuta dal giudice di merito, senza una specifica deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e senza dimostrare l’errore della soluzione adottata dalla CTR. Conseguentemente ha confermato, per effetto dell’inammissibilità del ricorso, la decisione di merito favorevole alla società contribuente e ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2561 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina l’usufrutto e l’affitto d’azienda, rilevante per stabilire chi sopporti e deduca fiscalmente gli ammortamenti dei beni aziendali nel rapporto di affitto.

  • art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato come disposizione fiscale sulla deducibilità delle quote di ammortamento, che secondo l’Agenzia spetterebbe all’affittuario e non al proprietario dell’azienda, salvo diversa pattuizione valida e interpretabile in tal senso.

  • art. 108, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Menziionato nel primo motivo insieme all’art. 2561 c.c. come parametro normativo invocato per contestare la lettura del contratto adottata dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma processuale per incardinare i due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l’applicazione perché la parte soccombente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di un vizio motivazionale rilevante; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle clausole rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata.
  • Chi deduce in cassazione l’erronea interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ricorrente preferirebbe una diversa ricostruzione del significato pattizio.
  • La critica che si limita a sostenere l’erroneità della soluzione interpretativa adottata, senza dimostrare una contrarietà obiettiva al testo o ai criteri legali di interpretazione, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • In materia di affitto d’azienda, ai fini della deducibilità degli ammortamenti occorre verificare il rapporto tra disciplina legale e pattuizioni contrattuali; tuttavia il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla lettura del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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