Cassazione Penale, Sentenza n. 14287/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 co.1 lett. e) in relazione all'art. 192 co.1 e 2 c.p.p. e all'art. 644 c.p., per mancata identificazione precisa del quantum del prestito e del tasso di interesse usurario (contraddizioni sui numeri indicati dalle parti e dal perito; difformità sulle cambiali e assenza di verbale di sequestro); 2) vizio nella valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 co.2 c.p.p., poiché la condanna sarebbe fondata su dichiarazioni delle due persone offese contrastanti e senza riscontri documentali identificati; 3) violazione dell'art. 234 c.p.p., deducendo che le registrazioni effettuate dalla persona offesa andavano qualificate come intercettazioni ambientali e non come documento, con conseguente mancato rispetto delle regole sulle intercettazioni, anche alla luce del coinvolgimento della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono manifestamente infondati perché la sentenza d'appello ha confermato in modo coerente la ricostruzione del Tribunale (doppia conforme) basata sulle dichiarazioni delle persone offese e sulla documentazione in atti; il ricorrente non ha prodotto una specifica deduzione di travisamento delle prove che giustificasse la revisione in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni delle persone offese possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità, costituire base esclusiva della decisione. L'ultimo motivo è parimenti infondato in quanto la giurisprudenza costante riconosce la legittimità della registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non riconducibile al regime delle intercettazioni telefoniche o ambientali (artt. 266 ss.). Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e)
Norma richiamata come base per censurare vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente il travisamento delle prove per ottenere la riforma in sede di legittimità.
art. 192 c.p.p., co. 1, 2 e 3
art. 192 co. 1 e 2; art. 192 co. 3
Le regole sul travisamento e sulla valutazione della prova sono state applicate richiamando il principio che le dichiarazioni delle persone offese non sono assoggettate al regime restrittivo dell'art. 192 co. 3; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare credibilità e attendibilità, e tale valutazione, se priva di manifeste contraddizioni, non è sindacabile in Cassazione.
art. 644 c.p.
Norma delittuosa richiamata come capo di imputazione (usura). La Cassazione ha ritenuto che la combinazione delle dichiarazioni delle persone offese e della documentazione in atti fosse sufficiente a provare la pattuizione e il versamento di interessi usurari.
art. 234 c.p.p.
La Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la registrazione fonografica effettuata da un partecipante alla conversazione costituisce documento ai sensi dell'art. 234 e non intercettazione soggetta al regime degli artt. 266 ss., quindi legittimamente acquisibile e valutabile come prova.
artt. 266 e ss. c.p.p.
art. 266 ss. cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere il regime delle intercettazioni telefoniche/ambientali dalla registrazione effettuata da un partecipante; la Corte ha chiarito che tali norme non si applicano alle registrazioni private rese da chi partecipa alla conversazione.
art. 616 c.p.p.
Utilizzato per giustificare la condanna del ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se vi sono due gradi di merito conformi nella stessa direzione, la Cassazione accetta la motivazione combinata dei due gradi come unico compendio motivazionale; il ricorrente deve dedurre specificamente un travisamento delle prove per ottenere l'esame in sede di legittimità.
- Le dichiarazioni delle persone offese possono da sole fondare una condanna purché il giudice di merito fornisca motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; tale valutazione è questione di fatto non rivedibile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
- Le registrazioni effettuate da un partecipante alla conversazione sono qualificabili come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e non rientrano nel regime delle intercettazioni (artt. 266 ss.), salvo specifici divieti di divulgazione; sono pertanto in linea di principio ammissibili come prova.
- In ricorso per cassazione è essenziale contestare con precisione e argomentazione logico-giuridica le motivazioni del giudice di merito; censure generiche sulla insufficienza probatoria o su discrepanze numeriche senza puntuale indicazione del travisamento probatorio saranno dichiarate infondate o inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e ammende ex art. 616 c.p.p. se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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