Cassazione Penale, Sentenza n. 17822/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale (come amministratrice della Ventatruck s.r.l.) per non aver consegnato le scritture contabili al curatore dopo il fallimento del 22/07/2011. In cassazione si contestava: 1) l'assenza del dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale (la ricorrente negava di aver ricevuto denaro, affermava di non essere a conoscenza del fallimento e di non essere stata rintracciata dall'amministratrice, sostenendo al massimo la configurabilità della bancarotta documentale semplice ormai prescritta); 2) l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente precluso da precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità nei motivi. Sul piano di merito la Corte territoriale aveva ritenuto fondata la responsabilità della Bellomo in ragione del suo ruolo operativo nella gestione societaria, delle ampie movimentazioni di denaro precedenti il fallimento e della sua irreperibilità (mutamenti di recapito) interpretata come condotta volta a impedire il reperimento delle scritture contabili. Le censure della ricorrente sono state ritenute meramente assertive e non hanno contrastato le risultanze probatorie valorizzate dalla Corte d'appello. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è stato considerato inesistente per mancanza di specifici elementi positivi indicati dal ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve indicare in modo specifico le censure di diritto rispetto alle risultanze probatorie e alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; funzionale all'ammissione e all'utilizzo delle conclusioni scritte nel procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e muovere da censure di diritto ben circostanziate; mere affermazioni di innocenza o negazioni generiche della ricostruzione probatoria sono inammissibili.
- La qualificazione del ruolo dell'imputato nella gestione societaria e la documentazione delle movimentazioni finanziarie costituiscono elementi chiave per configurare il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.
- L'irreperibilità o i ripetuti cambi di recapito dell'imputato possono essere valutati come indice di volontà di ostacolare la ricostruzione contabile e quindi come elemento probatorio a carico.
- L'esistenza di precedenti penali non impedisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma il ricorrente deve indicare elementi positivi che giustifichino il loro riconoscimento; l'assenza di tali elementi concretamente delineati può legittimare il diniego.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende); perciò è importante valutare preventivamente la rilevanza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
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