Ordinanza n. 1620/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 1° novembre 2024, prot. 0004132 del 28 gennaio 2026, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi – 1^ Divisione notificato in data 31 gennaio 2026; b) dell’art. 2, comma 1, lett. b) e c), del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 118 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 1° novembre 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/42 bis, del 7 novembre 2024 anche sotto un profilo di incostituzionalità; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso interno per titoli ed esami per 118 posti di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, nonché le disposizioni del bando poste a fondamento dell'esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno lo ha escluso da un concorso interno per titoli ed esami destinato alla copertura di 118 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia. Ha inoltre impugnato le disposizioni del bando applicate dall'amministrazione, deducendone anche profili di incostituzionalità, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati gli ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale, ritenendo che, nella fase sommaria, il ricorso fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris, anche alla luce dei principi espressi dalla medesima Sezione nella sentenza del 26 febbraio 2026, n. 3566. Ha confermato la misura cautelare già concessa con decreto monocratico del 12 febbraio 2026, n. 974 e ha disposto l'ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale e, in caso di utile posizionamento in graduatoria, al corso di formazione. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 novembre 2026 e ha invitato l'amministrazione a depositare eventuali provvedimenti di riesame adottati medio tempore alla luce dei principi richiamati. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della poca chiarezza della disposizione applicata dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La norma costituisce il fondamento della trattazione e della decisione sulla domanda cautelare collegiale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ravvisare il fumus boni iuris anche mediante il richiamo ai principi già affermati dalla stessa Sezione in una precedente sentenza relativa a una questione analoga.
- Quando sussista un sufficiente fumus boni iuris in relazione all'esclusione da una procedura concorsuale, la tutela cautelare può consistere nell'ammissione del candidato alle ulteriori fasi della procedura e, subordinatamente all'utile collocazione in graduatoria, al corso di formazione.
- La concessione della misura cautelare non definisce il merito della controversia: il giudice può confermare la tutela interinale, fissare l'udienza pubblica di merito e sollecitare l'amministrazione a depositare gli eventuali provvedimenti di riesame adottati nel frattempo.
- La poca chiarezza della disposizione applicata dall'amministrazione può costituire una ragione equitativa per compensare le spese della fase cautelare.
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