Cassazione Penale, Sentenza n. 21609/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione perché il deposito telematico era stato effettuato su un indirizzo PEC diverso da quello ufficialmente indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (decreto 9/11/2020). La difesa ha sostenuto che, essendo il PEC utilizzato comunque riferibile allo stesso ufficio e ricevuto dalla cancelleria, ciò non avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, nel regime transitorio previsto dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione inviata a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco stabilito dal Direttore generale è inammissibile, salvo che sia stata inoltrata dalla casella non elencata alla casella ufficiale entro i termini di legge. Nel caso concreto tale inoltro non è risultato effettuato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione stabilisce, nel regime transitorio del processo penale telematico, che il deposito delle impugnazioni deve avvenire agli indirizzi PEC indicati dal Direttore generale; la mancata trasmissione al PEC ufficiale comporta inammissibilità, salvo il caso in cui sia stato effettuato un inoltro dalla casella non elencata a quella elencata nei termini.
decreto del Direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del 9/11/2020
Fornisce l'elenco degli indirizzi PEC ufficiali dei tribunali di sorveglianza; costituisce il riferimento formale per il deposito telematico ai fini dell'art. 87-bis.
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma richiamata a titolo procedurale per il reclamo nel sistema penitenziario; nel caso di specie il ricorso era avverso un provvedimento adottato nel procedimento disciplinato da tale normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata qui in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 6 CEDU (richiamato in motivazione)
La Corte ha ritenuto che l'interpretazione letterale dell'art. 87-bis non sia in contrasto con il diritto di accesso alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU, considerata una restrizione prevedibile e non eccessivamente gravosa.
Massime di principio
- Nel regime transitorio del processo penale telematico, il deposito a pena di inammissibilità deve essere effettuato esclusivamente agli indirizzi PEC ufficiali indicati dal Direttore generale; l'invio a un diverso indirizzo PEC, pur se riferibile allo stesso ufficio, non è sufficiente a sanare il deposito.
- L'attestazione della cancelleria di ricezione non supplisce all'invio al PEC ufficiale: è rilevante il percorso telematico e l'indirizzo utilizzato ai fini dell'ammissibilità.
- Esiste una deroga limitata: l'impugnazione inviata a un PEC non elencato è ammissibile solo se la stessa è inoltrata, entro i termini di legge, dalla casella non elencata alla casella ufficiale elencata nel decreto; in mancanza di tale inoltro la dichiarazione di inammissibilità è corretta.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve verificare preventivamente l'elenco PEC pubblicato dal Ministero e inviare le impugnazioni dalla casella corretta; se l'invio errato è già avvenuto, provare l'inoltro corretto entro il termine o conservare le ricevute e i log PEC che dimostrino l'inoltro.
- La disciplina è considerata compatibile con il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) perché fornisce regole prevedibili e non impone oneri sproporzionati, perciò i controlli formali sui canali telematici sono legittimi.
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