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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2644/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha accolto l'appello del P.M. e ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati ascritti. Quattro censure: 1) carenza di autonomia valutativa del Tribunale del riesame rispetto alla richiesta del P.M.; 2) errata qualificazione giuridica della condotta come incendio doloso (art. 423 c.p.) anziché come danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.); 3) errata qualificazione come sabotaggio / reato contro opere militari (art. 253 c.p.) invece che diversa figura (art. 420 c.p. o altro); 4) insussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha escluso la fondatezza della censura relativa alla presunta mera conformazione del Tribunale alla richiesta del P.M. (primo motivo, inammissibile per genericità) e ha assorbito la censura sulle esigenze cautelari (quarto motivo) alla luce delle altre doglianze. Tuttavia ha rilevato gravi carenze motivazionali nell'ordinanza impugnata con riferimento alla qualificazione del fatto come reato di sabotaggio ex art. 253 c.p.: il giudice del riesame non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'inservibilità (anche temporanea) della caserma né la lesione dell'interesse militare protetto dalla norma. Inoltre ha disposto la necessità di riconsiderare la qualificazione tra incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424) in relazione al dolo e all'intensità del fuoco. Per tali ragioni la Corte ha parzialmente accolto il ricorso e ha rimesso la decisione al giudice di merito per un nuovo esame motivato sui profili indicati (annullamento con rinvio per le questioni di qualificazione e per la verifica della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari alla luce della rinnovata ricostruzione).

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Delitto di incendio doloso: richiede dolo generico e un fuoco di potenza propagatrice che possa creare pericolo per la pubblica incolumità. La Corte ha chiesto verifica dell'intensità del fuoco e della prevedibilità della sua propagazione.

  • art. 424 cod. pen.

    Danneggiamento seguito da incendio: caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui senza prevedere necessariamente un incendio di vaste proporzioni. La difesa chiedeva riclassificazione sotto questa fattispecie; la Corte ha disposto una rinnovata valutazione in merito.

  • art. 253 cod. pen.

    Sabotaggio/reato contro opere militari: figura speciale che tutela l'efficienza militare dello Stato; richiede che l'oggetto danneggiato sia destinato al servizio militare e che la condotta abbia effettivamente reso inservibile (anche temporaneamente) il bene o abbia leso l'efficienza bellica. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di riesame su questi punti.

  • art. 420 cod. pen.

    Attentato contro l'ordine pubblico: tipologia diversa rispetto al sabotaggio e non idonea, secondo la Corte, a ricomprendere la caserma; la difesa aveva proposto questa riclassificazione, ma la Corte l'ha ritenuta inidonea rispetto all'oggetto (caserma).

  • art. 635 cod. pen.

    Danneggiamento (richiamato nella ricostruzione difensiva e nella comparazione tra ipotesi di reato): utile per distinguere le fattispecie e valutare la specialità dell'art. 253 rispetto al semplice danneggiamento.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle esigenze cautelari: il giudice del riesame, in sede di appello cautelare, deve esporre criticamente gli elementi oggettivi emersi e le ragioni per cui ritiene idonei tali elementi a supportare l'applicazione della misura; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione persuasiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione in motivi di cassazione: citato quale riferimento per l'enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha osservato l'enunciazione entro i limiti necessari.

  • art. 12 Preleggi

    Richiamato nel contesto dell'interpretazione estensiva: l'interpretazione estensiva può essere utilizzata per ricondurre fatti alla ratio della norma senza violare la tassatività penale.

  • art. 14 Preleggi

    Evidenziato il divieto di analogia in pejus in materia penale; la Corte distingue tra estensione interpretativa lecita e analogia vietata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione (lett. b ed e): utilizzata per inquadrare le doglianze di violazione di legge e insufficienza di motivazione dedotte dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare l'organo giudicante deve svolgere una valutazione autonoma, completa e persuasiva degli elementi prodotti dalle parti; se la decisione riformata veniva a favore dell'indagato non è richiesta una 'motivazione rafforzata', ma la motivazione del riesame deve comunque essere più convincente rispetto a quella gravata.
  • Per qualificare una condotta come incendio (art. 423) o danneggiamento seguito da incendio (art. 424) occorre valutare sia l'elemento soggettivo (dolo generico vs dolo specifico) sia le caratteristiche del fuoco: potenza propagatrice e prevedibilità dell'evento.
  • La qualificazione come sabotaggio/reato contro opere militari (art. 253) richiede prova che l'oggetto colpito sia effettivamente destinato o impiegato al servizio militare e che la condotta abbia determinato un'effettiva inservibilità o una lesione dell'efficienza militare; senza un'analisi circostanziata la norma non può essere applicata.
  • L'interpretazione estensiva è ammissibile per ricondurre casi alla ratio della norma quando ciò non integri analogia vietata; tuttavia, per reati che tutelano interessi statali rilevanti la Corte sarà cauta nell'applicare norme di portata severa senza chiara corrispondenza fattuale.
  • Sulle misure cautelari il giudice deve motivare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, gravità indiziaria) con riguardo alla personalità dell'indagato e al concreto pericolo; carenze motivazionali possono determinare annullamento e rinvio.
  • Se la motivazione del giudice del riesame è insufficiente su punti decisivi (qualificazione giuridica del fatto o effettiva incidenza sugli interessi tutelati), la Cassazione annullerà e rinvierà per nuovo esame piuttosto che sostituirsi al giudice di merito.

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