Sentenza n. 1355/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a un raggruppamento concorrente di una procedura aperta per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, con autorizzazione all’esecuzione anticipata, nonché verbali di valutazione tecnica, verifica dell’anomalia e soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento SAB. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità della verifica di anomalia, sostenendo che il ribasso del 100% sulle spese e sugli oneri accessori fosse elusivo del divieto di ribasso sui compensi professionali e non adeguatamente giustificato. Ha contestato, inoltre, l’attribuzione dei punteggi tecnici, assumendo che i servizi dichiarati dall’aggiudicatario non possedessero i requisiti richiesti e che i coefficienti fossero manifestamente incongrui. Sono stati poi censurati i soccorsi istruttori disposti in favore dell’aggiudicatario, con riferimento al mancato rispetto dei termini, alla produzione della polizza fideiussoria e dell’assicurazione, al patto di integrità, alle clausole di legalità e al DGUE; secondo la ricorrente, tali carenze avrebbero avuto natura sostanziale e non sarebbero state sanabili. Infine, è stata contestata l’autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio per carenza di motivazione, assenza dei presupposti d’urgenza e violazione dello stand still. Il raggruppamento aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro la clausola del disciplinare relativa alla non ribassabilità dei compensi professionali, contro i punteggi tecnici attribuiti alla ricorrente e contro gli atti successivi con cui l’amministrazione ha ritenuto completa la documentazione della ricorrente e congrua la sua offerta.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida, rilevando che il rigetto del ricorso principale avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il primo motivo è stato respinto: la verifica di anomalia deve riguardare l’affidabilità complessiva dell’offerta e non può essere sostituita da una valutazione giudiziale analitica delle singole voci. Il ribasso del 100% sulle spese e sugli oneri accessori non è stato ritenuto ontologicamente diverso dal ribasso del 92% offerto dalla ricorrente; entrambi richiedevano giustificazioni puntuali, ma quelle dell’aggiudicatario sono state ritenute idonee a dimostrare che i costi vivi fossero assorbiti nella struttura organizzativa e nei costi orari del personale, senza incidere sui compensi professionali non ribassabili e sull’equo compenso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché mirava a sostituire le valutazioni della ricorrente a quelle della commissione; non sono stati ravvisati manifesta illogicità, erroneità, travisamento o contrasto con la lex specialis. Il terzo motivo è stato respinto perché non risultava un inutile decorso dei termini assegnati per il soccorso istruttorio. Il quarto motivo è stato respinto poiché le omissioni relative al patto di integrità e alle dichiarazioni sulle clausole di legalità non riguardavano requisiti essenziali dell’offerta e potevano essere sanate. Anche il quinto motivo è stato respinto: il soccorso istruttorio è stato ritenuto utilizzabile persino per sanare l’assenza del DGUE, secondo l’interpretazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 richiamata dal giudice. Il sesto motivo è stato respinto perché il soccorso istruttorio, non modificando l’offerta economica o tecnica, può sanare carenze formali e documentali in funzione della massima partecipazione e del principio del risultato. È stata inoltre ritenuta generica e non provata la contestazione sull’assenza di data certa dei documenti firmati digitalmente. Il settimo motivo è stato respinto: sebbene le ragioni d’urgenza non emergessero chiaramente dalla determinazione, l’esecuzione anticipata era intervenuta 32 giorni dopo l’aggiudicazione e lo stand still è stato ritenuto applicabile alla stipula del contratto, non all’avvio materiale delle prestazioni. La tutela cautelare già concessa aveva comunque neutralizzato il pregiudizio dedotto. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, commi 5, 8 e 9, d.lgs. 36/2023
“aggiudicazione” e “avvio dell’esecuzione del servizio ... in via d’urgenza ... prima della stipula del contratto”
L’esecuzione anticipata deve essere valutata alla luce dei presupposti normativi dell’urgenza; tuttavia, nel caso concreto, l’avvio materiale delle prestazioni non è stato ritenuto soggetto al termine dilatorio dello stand still.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato quale parametro relativo al rispetto dei minimi salariali nella determinazione dei costi del personale utilizzati per giustificare l’offerta.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La disposizione consente di sanare carenze, incompletezze e irregolarità della documentazione amministrativa, ferma l’immodificabilità dell’offerta tecnica ed economica; il TAR ne ha ritenuto compatibile l’utilizzo per le carenze esaminate, compresa l’assenza del DGUE.
art. 106, comma 5, d.lgs. 36/2023
“per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla garanzia fideiussoria, ma la censura è stata respinta nel quadro della valutazione della legittimità del soccorso istruttorio.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale parametro della valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica della commissione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
“congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”
La verifica dell’anomalia deve accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta mediante una valutazione globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci, purché siano salvaguardati i compensi professionali non ribassabili e l’equo compenso.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l’applicazione delle regole di gara verso la tempestività e la qualità dell’aggiudicazione, evitando che carenze meramente formali producano l’esclusione di operatori sostanzialmente qualificati.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del ricorso principale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 1, l. 49/2023
È stato richiamato per la nozione di equo compenso e per verificare che la giustificazione dell’offerta non comportasse l’erosione dei compensi professionali protetti.
d.m. 17 giugno 2016
I parametri ministeriali sono stati utilizzati per la determinazione dei compensi e per verificare la congruità dei costi professionali indicati dall’aggiudicatario.
art. 56, par. 3, direttiva 2014/24/UE
È stato richiamato quale limite europeo non valicabile all’estensione del soccorso istruttorio.
Massime di principio
- La verifica dell’anomalia deve valutare l’offerta nel suo complesso, secondo un giudizio globale e sintetico di attendibilità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; il giudice amministrativo può sindacare solo la manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità o carenza istruttoria, senza sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.
- In una gara per servizi di architettura e ingegneria, un ribasso del 100% sulle spese e sugli oneri accessori non è automaticamente elusivo del divieto di ribasso sui compensi professionali, purché la verifica di anomalia accerti concretamente che i costi siano sostenibili, che i compensi non ribassabili e l’equo compenso siano preservati e che l’offerta resti complessivamente affidabile.
- Le giustificazioni dell’offerta possono essere precisate o modificate nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, anche mediante compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché non venga modificata l’offerta economica e, al momento dell’aggiudicazione, l’offerta risulti complessivamente affidabile.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sui punteggi tecnici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, erroneità, travisamento o radicale incoerenza con i criteri della lex specialis.
- Il soccorso istruttorio può sanare carenze, incompletezze e irregolarità formali della documentazione amministrativa, anche riguardanti il patto di integrità, le dichiarazioni sulle clausole di legalità e, secondo la ricostruzione accolta, la totale assenza del DGUE, purché non siano modificati l’offerta tecnica o economica né siano introdotti ex novo requisiti sostanziali.
- Nel rito sugli appalti, il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida e, dopo averlo rigettato, dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
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