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Sentenza

Sentenza n. 2001/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: asserito silenzio dell’Università sulla definizione della posizione del candidato e sulla sua inclusione nell’elenco degli esiti del percorso da 30 CFU; connessa domanda di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto con riserva al percorso da 30 CFU ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 per la classe A048, sosteneva di avere pagato tutte le somme dovute e superato le prove, ma di non essere stato incluso nell’elenco degli esiti pubblicato il 26 giugno 2026. Deduceva che tale pubblicazione non equivalesse a un provvedimento implicito di esclusione o diniego, che l’Università fosse tenuta a provvedere sulla sua posizione e che l’attività fosse vincolata, non residuando valutazioni sui requisiti. Contestava inoltre la pertinenza dell’art. 51 della direttiva 2005/36/CE richiamato dall’Ateneo nella nota del 29 giugno 2026. Chiedeva l’accertamento del silenzio, l’adozione di un provvedimento espresso e, se spettante, l’attestazione del superamento della prova finale, oltre al risarcimento dei danni. Con separata istanza depositata il 3 luglio 2026 chiedeva accesso alla documentazione sulla propria posizione. L’Università eccepiva l’inammissibilità dell’azione sul silenzio, l’omessa notifica ai controinteressati, la mancata impugnazione del bando e l’incompetenza territoriale del TAR Toscana; sosteneva inoltre di avere già riscontrato la diffida. I Ministeri erano stati evocati in via conseguenziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché l’inerzia contestata era imputata principalmente all’Università con sede a Firenze; ha quindi respinto l’eccezione di incompetenza. Ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse sulla domanda di accesso, essendo stata la documentazione effettivamente ostesa. Quanto alla domanda sul silenzio, ha ritenuto manifestamente infondata la contestazione e ha potuto prescindere dalle ulteriori eccezioni preliminari. Il bando subordinava espressamente l’abilitazione finale al previo riconoscimento ministeriale del titolo estero: il candidato era stato ammesso al percorso con riserva, ma alla pubblicazione degli esiti del 26 giugno 2026 il procedimento di riconoscimento non era stato definito positivamente. La successiva sentenza del TAR Lazio n. 14645/2026 aveva ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni, senza che ciò comportasse un riconoscimento già intervenuto. Il riscontro dell’Università del 29 giugno 2026 era dunque coerente con la necessità del riconoscimento e non configurava silenzio-assenso dell’Ateneo; è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per entrambe le domande: per l’accesso, perché l’istanza precisata il 30 luglio 2026 era stata evasa entro trenta giorni, nello stesso giorno del pagamento degli oneri di ricerca e copia; per la domanda sul silenzio, in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023

    Il percorso è rivolto anche a "coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Tali studenti saranno ammessi con riserva e al termine del percorso formativo, ai fini dell’abilitazione, sarà necessario l’avvenuto riconoscimento del titolo".

    Il percorso può essere frequentato con riserva da chi ha chiesto il riconoscimento del titolo abilitante estero, ma l’abilitazione finale è subordinata all’effettivo riconoscimento ministeriale.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il ricorrente sostiene, infatti, l’illegittimità del comportamento della sopra citata Amministrazione, nella parte in cui quest’ultima avrebbe omesso di inserire la matricola del ricorrente nell’elenco del 26 giugno 2026, ai fini del rilascio dell’abilitazione finale all’esito del percorso formativo di interesse.

    La competenza territoriale è individuata in relazione all’amministrazione cui è imputata la condotta omissiva e alla sede dell’Università, situata nel territorio del TAR Toscana.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel depositare il presente gravame con il rito del silenzio, ai sensi dell’art. 117, cpa il ricorrente ha chiesto quindi l’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi

    L’azione contro il silenzio è diretta all’accertamento dell’inerzia amministrativa e presuppone che sussista un obbligo di provvedere rimasto inadempiuto; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché l’omessa inclusione nell’elenco era conforme al bando.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    A seguito del proponimento del presente ricorso ai sensi dell’art. 117 cpa il ricorrente ha depositato, il 3 luglio 2026, un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, C.P.A., non avendo ottenuto riscontro alla diffida del 28 giugno 2026 diretta ad ottenere tutta la documentazione relativa alla posizione del candidato.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è divenuta priva di interesse una volta che l’Università ha effettivamente osteso la documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Quando il bando ammette con riserva a un percorso abilitante i candidati titolari di un titolo estero in attesa di riconoscimento, il conseguimento dell’abilitazione finale può essere subordinato all’effettivo riconoscimento ministeriale; fino a tale riconoscimento, la mancata inclusione nell’elenco degli abilitati non integra, di per sé, un silenzio-inadempimento dell’ente erogatore del percorso.
  • La competenza territoriale per l’azione avverso il silenzio va determinata considerando l’amministrazione cui è principalmente imputata l’inerzia contestata; la chiamata in giudizio di altre amministrazioni in via meramente conseguenziale non sposta la competenza quando la condotta omissiva è riferita a un ente con sede nel territorio del giudice adito.
  • La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione mette effettivamente a disposizione la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoAccessi speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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