Cassazione Penale, Sentenza n. 2434/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni gravi (capo A) e lesioni (capo B) e la recidiva, con sei motivi di ricorso: 1) (riguardante Franco Piras, separato); 2) inutilizzabilità degli album fotografici per omesso deposito all'atto della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulla composizione dell'album (presenza di foto di persone con tatuaggi e di altre nazionalità, confronto con una sola foto simile); 4) carenza di motivazione per la mancata ripetizione del riconoscimento in dibattimento; 5) errata applicazione dell'aggravante dei futili motivi; 6) errata determinazione della pena perché applicata la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) invece del cumulo materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto legittima la ricognizione fotografica svolta consultando immagini nella banca dati dei Carabinieri (non album cartacei), e ha confermato che il mancato deposito di stampe successive non rende inutilizzabile la prova. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione di merito sulla composizione dell'album e sull'insussistenza di una motivazione alternativa da parte degli imputati; ha confermato la corretta valutazione dell'aggravante per futili motivi; ha escluso l'errore nella scelta della disciplina sanzionatoria (continuazione ex art. 81 c.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disciplina processuale emergenziale che ha consentito l'utilizzo della requisitoria scritta e la rinuncia alla discussione orale; la Corte ha proceduto sulla base delle regole applicabili
decreto‑legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126
art. 7 (proroga della disciplina processuale)
Proroga della disciplina processuale sopra richiamata; richiamata per giustificare la procedura adottata in Cassazione
codice di procedura penale
Norma sull'avviso di conclusione delle indagini e sulla documentazione: la Corte ha interpretato che la ricognizione fotografica effettuata mediante consultazione della banca dati non richiedeva il deposito di un album cartaceo al momento dell'avviso, per cui la tardiva stampa non rende la prova inutilizzabile
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limiti alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti formali e di specificità delle censure per l'ammissibilità del ricorso
codice penale
Disciplina della continuazione dei reati: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della continuazione (ultimo comma) e che ciò non ha determinato un trattamento più grave rispetto al cumulo materiale nel concreto
Massime di principio
- La ricognizione fotografica compiuta consultando immagini in una banca dati è utilizzabile anche se le stampe sono state effettuate solo dopo il rinvio a giudizio, purché risulti chiaro come è stata effettuata e non vi siano specifici elementi che ne inficino l'affidabilità
- La mancata reiterazione del riconoscimento in dibattimento non invalida automaticamente la prova fotografica: è ammissibile la prova se il teste conferma di aver effettuato il riconoscimento nelle indagini e dichiara di non poterlo ripetere per il decorso del tempo, e se la prova è corroborata da elementi convergenti
- Le censure sulla composizione dell'album fotografico richiedono contestazioni specifiche e collegamento causale con l'idoneità probatoria; osservazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili o prive di efficacia
- Per impugnare l'applicazione di circostanze aggravanti (es. futili motivi) è necessario fondare la censura su elementi fattuali alternativi concreti; mere ipotesi congetturali sono insufficienti
- Le questioni di diritto relative al cumulo o alla continuazione devono essere adeguatamente dedotte e devolute al giudice di appello; un motivo formulato in termini ipotetici o non prospettato precedentemente può essere dichiarato inammissibile
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