Cassazione Civile, Ordinanza n. 27965/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, in data 29 maggio 2001, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina da parte di un investitore tramite un intermediario bancario. In appello è stata dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, con condanna alla restituzione del capitale investito, oltre interessi dalla data di acquisto, e con esclusione della compensazione per mancata prova delle cedole riscosse e delle somme eventualmente percepite a seguito di un concambio. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi relativi: all'erronea valutazione del profilo di rischio dell'investitore e del nesso causale; al rigetto delle prove testimoniali; alla violazione del Regolamento Consob n. 11522/1998 in tema di adeguatezza; alla mancata prova della perdita effettiva e delle somme da restituire; alla mancata ammissione di CTU; all'inammissibilità della prova testimoniale; alla violazione della disciplina degli obblighi restitutori; alla decorrenza degli interessi dalla data dell'ordine di acquisto anziché dalla domanda giudiziale; e alla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi sette motivi, ha accolto l'ottavo motivo sul regime degli interessi nelle restituzioni conseguenti alla risoluzione, dichiarando assorbito il nono, e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per rideterminare la decorrenza degli interessi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto solo il motivo relativo alla decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, censurando la decisione d'appello perché aveva fatto decorrere gli interessi dalla data dei versamenti per l'acquisto dei titoli. È stato ribadito che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario, il credito restitutorio del cliente produce interessi dalla domanda giudiziale, salvo prova della mala fede dell'intermediario. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: in particolare, il profilo di rischio dell'investitore non esonera l'intermediario dagli obblighi informativi; le censure su prove testimoniali e CTU miravano a rivalutazioni di merito; quanto alle restituzioni, l'onere di provare le poste da compensare gravava sulla banca che le invocava. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 23 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
L'onere di provare la diligenza e l'adempimento degli obblighi informativi gravava sull'intermediario.
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Gli obblighi informativi specifici richiedono la segnalazione della natura speculativa e dei rischi dell'operazione, non essendo sufficiente una generica informazione sui rischi.
art. 2038 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per gli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione.
art. 1458 c.c.
La risoluzione ha effetti retroattivi e incide sulle attribuzioni patrimoniali da restituire; gli interessi sul capitale restitutorio seguono però la disciplina della ripetizione dell'indebito.
art. 2033 c.c.
In tema di restituzione del capitale investito, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, salvo prova della mala fede dell'accipiens.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È stata dedotta la censura sulle spese di lite, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi a prova, domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sull'asserita erronea considerazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi contro la valutazione del giudice di merito in ordine alle prove testimoniali e documentali.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova delle poste da compensare e della perdita invocata va allocato sulla parte che le allega a fondamento della propria domanda o eccezione.
art. 2721 c.c.
Richiamato nel motivo concernente l'ammissibilità della prova testimoniale.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova presuntiva e sulla dimostrazione delle somme da restituire.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova presuntiva della perdita e delle poste compensabili.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta con rito camerale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Usato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione.
Massime di principio
- L'intermediario finanziario risponde dell'inadempimento degli obblighi informativi anche quando l'investitore presenti un'elevata propensione al rischio: la propensione al rischio non equivale ad accettazione acritica di qualunque investimento e non esonera dall'obbligo di informazione specifica.
- Per escludere la responsabilità dell'intermediario non basta valorizzare il profilo di rischio del cliente; occorre verificare e provare l'effettivo adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca, sul cui onere probatorio incombe l'intermediario.
- La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o della consulenza tecnica.
- Nel giudizio di risoluzione del contratto di investimento, le reciproche poste restitutorie vanno trattate come compensazione impropria: chi invoca la detrazione deve provare le somme da portare in compensazione, perché il relativo onere probatorio grava sul soggetto che formula la domanda o l'eccezione in tal senso.
- In caso di risoluzione per inadempimento dell'intermediario, il credito restitutorio del cliente relativo al capitale investito produce interessi dalla domanda giudiziale, salvo che sia dimostrata la mala fede dell'intermediario; la sola imputabilità dell'inadempimento non basta a far decorrere gli interessi dalla data del versamento.
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