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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2080/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore del condannato (avv. Gilberto Ottaviani) per violazione di legge processuale: si deduceva che non era stata notificata al nuovo difensore di fiducia, nominato e depositato telematicamente il 29/11/2022 e presentato in forma cartacea all'udienza camerale del 21/12/2022, l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto l'istanza di affidamento in prova e ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. Si invocava l'art. 71-bis O.P. per affermare la nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il nuovo difensore aveva effettivamente partecipato all'udienza decisoria e che il provvedimento finale era stato regolarmente notificato al diretto interessato, per cui non si è verificata alcuna nullità del procedimento o della decisione. La Corte ha inoltre precisato che, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza e camerali, l'atto da notificare è l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo (ai sensi dell'art. 128 c.p.p.), e che il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione di tale avviso. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di esclusione di esenzioni dalla responsabilità per le decisioni di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 71-bis O.P.

    Invocato dal ricorrente come norma da cui deriverebbe la nullità a regime intermedio per la mancata notifica al nuovo difensore e per la lesione del diritto di difesa; la Corte però non ha ritenuto sussistente alcuna lesione effettiva del diritto di difesa nel caso concreto.

  • art. 71-ter O.P.

    Rilevato in relazione al decorso del termine di impugnazione: il termine decorre dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento decisorio.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    "l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo"

    Interpretato dalla Corte nel senso che, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza e camerali, l'atto che deve essere notificato è l'avviso di deposito con l'indicazione del dispositivo e non necessariamente l'ordinanza integrale.

  • art. 666, 678 e 127 cod. proc. pen.

    Richiamati come disciplina dei procedimenti di esecuzione, di sorveglianza e camerali; tali norme, unitamente all'art. 128 c.p.p., supportano la regola secondo cui la comunicazione notificabile è l'avviso di deposito con il dispositivo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per stabilire che, nella determinazione della causa di inammissibilità, non opera esenzione da responsabilità: pertanto il ricorrente è stato condannato alle spese e alla somma a titolo di ammenda.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 34863/31/05/2022, Crea; Sez. 1, n. 6919/24/11/2011, Sebastiani; Sez. 1, n. 4958/13/07/1999, Grimaldi)

    Precedenti richiamati a sostegno dell'interpretazione secondo cui l'avviso di deposito è l'atto rilevante per la notificazione nelle predette tipologie di procedimento e che la mancata notificazione della ordinanza integrale non determina automaticamente nullità.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'ordinanza integrale al nuovo difensore non comporta automaticamente nullità se il difensore ha partecipato all'udienza e il provvedimento è stato comunque comunicato al soggetto interessato: la lesione del diritto di difesa deve risultare effettiva.
  • Nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza e camerali (artt. 666, 678, 127 c.p.p.), l'atto da considerare notificabile è l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo (art. 128 c.p.p.), non l'ordine integrale della decisione.
  • Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla ricezione dell'ordinanza integrale; pertanto eventuali contestazioni sulla mancata notifica dell'ordinanza integrale devono valutarsi alla luce della effettiva comunicazione dell'avviso di deposito.
  • Per far valere una nullità per violazione del diritto di difesa occorre dimostrare il concreto pregiudizio. La mera irregolarità formale della notificazione non è sufficiente se il diritto di difesa non è stato compromesso.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. ammende), conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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