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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16248 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ONERI DI UTILITÀ SOCIALE - Casse di risparmio - Erogazioni ex art. 35 del r.d. n. 967 del 1929 - Deducibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva riconosciuto alla banca il diritto al rimborso di IRPEG e ILOR versate per il 1984. La contestazione riguardava la deducibilità di erogazioni liberali effettuate dalla Cassa di risparmio ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 967 del 1929, poiché tali somme non erano state imputate al conto profitti e perdite. Secondo l'Agenzia, tale mancata imputazione impediva la deduzione in applicazione delle regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della banca alla deduzione delle erogazioni. Le somme, destinate a opere di beneficenza e pubblica utilità, rientrano tra gli oneri di utilità sociale e sono deducibili anche se non contabilizzate nel conto profitti e perdite, trattandosi di una deduzione prevista espressamente dalla legge. È però necessario dimostrare con idonea documentazione la sussistenza dei requisiti soggettivi, relativi ai destinatari, e oggettivi, relativi ai limiti e alle caratteristiche dell'erogazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre al rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 35 del r.d. n. 967 del 1929, come sostituito dalla legge n. 371 del 1966

    Le Casse di risparmio "debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto, mentre gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

    La norma costituisce il fondamento delle erogazioni effettuate dalla Cassa di risparmio e consente di qualificarle come liberalità destinate a finalità benefiche o di pubblica utilità.

  • Art. 65 del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 100 TUIR)

    Disciplina gli "oneri di utilità sociale".

    Le erogazioni liberali rientranti nei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma sono deducibili fiscalmente anche senza imputazione al conto profitti e perdite, purché adeguatamente documentate.

  • Art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella numerazione allora vigente

    Sono tuttavia deducibili quelle che pur non risultando imputate al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per espressa disposizione di legge.

    La regola generale che richiede l'imputazione al conto economico ammette eccezioni quando la deducibilità è direttamente prevista dalla legge, come nel caso degli oneri di utilità sociale.

  • Art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988

    La disposizione è richiamata per l'applicabilità della disciplina dell'art. 75 TUIR anche agli esercizi precedenti.

  • Art. 60 del d.P.R. n. 597 del 1973

    Norma previgente corrispondente all'art. 65 TUIR, applicabile al periodo d'imposta oggetto della controversia e relativa alla deducibilità degli oneri di utilità sociale.

  • Cass. n. 11201 del 1990

    Precedente richiamato dalla Corte per affermare che le erogazioni delle Casse di risparmio sono deducibili anche se non transitate nel conto profitti e perdite, purché provate mediante idonea documentazione.

Massime di principio

  • La mancata imputazione di una spesa al conto economico non impedisce automaticamente la deduzione fiscale quando una norma prevede espressamente la deducibilità anche in assenza di contabilizzazione.
  • Per le erogazioni liberali qualificabili come oneri di utilità sociale, occorre verificare sia i requisiti soggettivi relativi ai destinatari sia quelli oggettivi relativi alla natura, all'entità e ai limiti dell'erogazione.
  • L'assenza di uno specifico requisito formale non esonera il contribuente dall'obbligo di conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività dell'erogazione e la sua conformità alla legge.
  • In una controversia analoga, la difesa dovrebbe concentrarsi sulla presenza di una disposizione normativa speciale che deroghi alla regola generale dell'imputazione al conto economico e sulla prova documentale dei requisiti sostanziali.
  • La qualificazione fiscale dell'erogazione dipende dalla sua effettiva finalità e dai destinatari: non ogni liberalità è automaticamente deducibile, ma solo quelle rientranti nelle categorie e nei limiti previsti dalla normativa applicabile al periodo d'imposta.

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