Sentenza n. 5018/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, come dichiarato dal ricorrente con atto depositato il 10 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica ha attivato il procedimento per il rilascio del visto e ha comportato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto in seguito all’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza e l’attivazione del relativo procedimento integrano pieno soddisfacimento della pretesa quando la domanda giudiziale riguardi esclusivamente l’attivazione del procedimento; ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli anche in presenza di un elevato numero di istanze.
- Anche in caso di compensazione delle spese, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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