Sentenza n. 7596/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del decreto del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma del 16 gennaio 2025, pubblicato con nota prot. n. 115 della medesima data, con il quale sono stati approvati gli “atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. A per il settore scientifico-disciplinare MEDS-16/A, Tipologia I, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dichiarando vincitore del concorso il Dott. Federico Laudoni in quanto collocato alla prima posizione in graduatoria; - ove ritenuto necessario, del verbale del 13 novembre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice formulava la griglia di valutazione dei titoli dei singoli candidati; - ove ritenuto necessario, del verbale del 17 dicembre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice dichiarava vincitore della procedura selettiva in commento il Dott. Federico Laudoni con il punteggio di 85,00 punti; - ove ritenuto necessario, del verbale dell’8 ottobre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice approvava i criteri di valutazione dei candidati della procedura selettiva; - ove ritenuto necessario, dell’art. 6 del bando di selezione indetto dall’Università “La Sapienza” di Roma indetto in data 25 giugno 2024, segnatamente rubricato “Selezione”, poiché non conforme all’art. 12 del vigente Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma di cui al Decreto Rettorale n. 427/2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l’eventuale contratto sottoscritto nelle more dal Dott. Federico Laudoni con il quale si disciplinano i termini e le condizioni di svolgimento dell’assegna di ricerca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca, con dichiarazione del primo classificato quale vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 84 punti rispetto agli 85 attribuiti al vincitore, ha impugnato il decreto di approvazione degli atti e gli atti presupposti della selezione. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e disparità di trattamento nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. In particolare, ha contestato l’attribuzione di 7 punti per i titoli a fronte dei 15 assegnati al vincitore, sostenendo di avere presentato un numero maggiore di attestati di frequenza, una borsa di studio e una certificazione specializzante, nonché di avere prodotto 42 pubblicazioni contro le 9 del vincitore. Ha inoltre censurato il fatto che la propria maggiore produzione scientifica fosse stata valorizzata solo parzialmente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 del Regolamento universitario per il conferimento degli assegni di ricerca, sostenendo che il bando e la Commissione avrebbero illegittimamente omesso di valutare altri titoli collegati ad attività svolte nell’ambito di contratti, borse di studio e incarichi presso enti di ricerca. La ricorrente ha altresì impugnato, ove necessario, la disposizione del bando relativa alla selezione. L’istanza cautelare è stata successivamente abbandonata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che la Commissione di concorso dispone di ampia discrezionalità tecnica sia nella predeterminazione dei criteri sia nella valutazione dei titoli, e che il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico, salvo manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o abnormità. I titoli e le pubblicazioni non devono essere semplicemente conteggiati, ma valutati anche qualitativamente. Nel caso concreto, la Commissione aveva attribuito alla ricorrente il punteggio massimo per le pubblicazioni e aveva spiegato che i titoli del vincitore comprendevano un master universitario di secondo livello, di durata annuale e con 60 CFU, ritenuto qualitativamente più rilevante rispetto ai corsi brevi indicati dalla ricorrente. La Commissione aveva inoltre chiarito che alcuni titoli della ricorrente non erano valutabili per carenza di adeguata documentazione. Tali chiarimenti, prodotti in giudizio, sono stati considerati meramente esplicativi e non modificativi degli esiti della valutazione; non essendo stati contestati, essi hanno escluso la sussistenza di figure sintomatiche di eccesso di potere. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente, in presenza di criteri previamente fissati, l’espressione numerica della valutazione, senza necessità di una motivazione ulteriore. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che l’art. 12 del Regolamento richiede, per la valutazione di contratti, borse di studio e incarichi presso enti di ricerca, la documentazione della decorrenza e della durata dell’attività. La mera indicazione dei titoli nel curriculum non soddisfaceva tale requisito. Pertanto, anche ipotizzando l’illegittimità del bando per omessa previsione della relativa voce, la ricorrente non avrebbe potuto trarne utilità concreta, poiché i titoli non risultavano comunque utilmente valutabili. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 134 c.p.a.
salvo il caso limite dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Commissione non può tradursi nella sostituzione del giudizio giudiziale a quello dell’organo valutatore, salvo i casi tassativi previsti per la giurisdizione estesa al merito.
art. 3 l. 241/1990
Nell’ambito delle valutazioni tecniche concorsuali, il voto numerico può essere sufficiente a esprimere la motivazione, purché siano stati previamente fissati criteri di massima idonei a rendere verificabili omogeneità e gradualità delle valutazioni.
art. 12 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa
Per la valutazione di contratti, borse di studio e incarichi presso enti di ricerca è necessaria l’attestazione della decorrenza e della durata dell’attività; la mera dichiarazione nel curriculum non è sufficiente.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la valutazione dei titoli rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o abnormità, senza sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico.
- La valutazione comparativa dei titoli non consiste nel loro mero conteggio numerico, ma comprende anche un apprezzamento qualitativo del rilievo, della durata, del contenuto e della coerenza delle esperienze documentate.
- Il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione di titoli o prove concorsuali quando la Commissione abbia previamente stabilito criteri di massima idonei a consentire il controllo dell’omogeneità e della gradualità dei giudizi.
- I chiarimenti resi dalla Commissione nel corso del giudizio possono avere funzione esplicativa dell’attività valutativa già compiuta, purché non modifichino gli esiti della selezione né introducano una valutazione nuova o sostitutiva.
- Quando una disciplina regolamentare impone, per una specifica categoria di titoli, l’attestazione della decorrenza e della durata dell’attività, la mera indicazione del titolo nel curriculum non ne consente la valutazione utile ai fini della graduatoria; pertanto, anche l’eventuale illegittimità del bando per omessa previsione della relativa voce non comporta utilità concreta per il candidato privo della necessaria documentazione.
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