Sentenza n. 553/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1891 del 30.12.2024 (pubblicata sul BURP n. 3 del 9.1.2025), con la quale è stato approvato del Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/26 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1891 del 30 dicembre 2024, relativa al piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2025/2026 e alla programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2025/2026-2027/2028, nella parte modificativa delle proposte della Provincia di Foggia
Esito
Favorevole al ricorrente (provincia)
La controversia
La Provincia di Foggia ha impugnato la deliberazione regionale deducendo che la Regione, nel modificare unilateralmente il piano provinciale di dimensionamento scolastico e di programmazione dell’offerta formativa, avrebbe leso le proprie prerogative istituzionali e omesso un adeguato contraddittorio procedimentale. Sono state dedotte la violazione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 112/1998, dell’art. 21 della l. 59/1997, dell’art. 4 del d.P.R. 233/1998, dell’art. 1, comma 85, della l. 56/2015, degli artt. 25 e 27 della l.r. Puglia 24/2000, dell’art. 27 del d.m. 129/2018, dell’art. 3 della l. 241/1990, delle Linee guida regionali e dei principi di giusto procedimento, leale cooperazione e autovincolo. La ricorrente ha lamentato, inoltre, incompetenza, difetto assoluto di motivazione, difetto e carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, sono state contestate modifiche riguardanti fusioni e accorpamenti di istituti scolastici, il mantenimento o la modifica dell’assetto di determinati istituti e l’attivazione di nuovi indirizzi di studio. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della Provincia, sostenendo di avere esercitato proprie competenze e di avere salvaguardato le istanze dei Comuni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse, riconoscendo alla Provincia una posizione qualificata e differenziata quale ente esponenziale degli interessi del territorio e titolare di prerogative istituzionali nel procedimento di dimensionamento scolastico. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione regionale. Il giudice ha affermato che, ai sensi degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 112/1998, la Regione esercita la programmazione regionale e adotta l’atto finale, mentre Province e Comuni concorrono alla concreta elaborazione dei piani di organizzazione della rete scolastica secondo il rispettivo livello di istruzione. Quando la Regione intenda discostarsi dalle proposte provinciali, deve attivare un preventivo contraddittorio con l’ente interessato e motivare specificamente le ragioni della difformità, in ossequio alla leale cooperazione tra enti. La delibera impugnata, nella parte in cui introduceva modifiche alle proposte della Provincia di Foggia, non aveva assicurato un adeguato apporto partecipativo della Provincia e non aveva motivato il diverso assetto prescelto, limitandosi in sostanza a richiami generici alla documentazione trasmessa e ad autorizzazioni prive di specifica illustrazione delle ragioni della scelta. Il TAR ha ritenuto fondato anche il motivo relativo al buon andamento, rilevando, in particolare, l’insufficienza della motivazione della fusione tra l’I.I.S.S. Fazzini-Giuliani e l’I.P.E.O.A. Enrico Mattei di Vieste, senza adeguata considerazione delle peculiarità dell’istituto alberghiero, della presenza del convitto, della classificazione montana del Comune e delle criticità organizzative prospettate. L’annullamento è stato disposto con necessità di riavviare il contraddittorio procedimentale sul diverso assetto della rete scolastica e dell’offerta formativa della Provincia di Foggia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 138 d.lgs. 112/1998
Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)
Attribuisce alla Regione la programmazione regionale della rete scolastica sulla base dei piani provinciali e il coordinamento dell’offerta formativa, senza escludere il rilievo delle proposte degli enti territoriali minori.
art. 139 d.lgs. 112/1998
Sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche
Riconosce a Province e Comuni competenze specifiche nella concreta organizzazione della rete scolastica, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori.
art. 139, ultimo comma, d.lgs. 112/1998
La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
Conferma il ruolo istituzionale della Provincia nella gestione dei conflitti di competenza relativi all’organizzazione dell’istruzione secondaria superiore e rafforza la necessità di comporre nel procedimento il conflitto tra Regione ed ente provinciale.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione specifica della decisione regionale, soprattutto quando essa si discosti da proposte concrete e specifiche formulate da enti territoriali minori.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
art. 97 Costituzione
Richiamato quale fondamento del canone di buon andamento dell’amministrazione, applicato alle scelte di dimensionamento e di offerta formativa.
art. 1, comma 557, l. 197/2022
Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ... necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani
Richiamato a sostegno della necessità di considerare la specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, nel valutare le scelte di dimensionamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di dimensionamento della rete scolastica, la Regione, pur essendo titolare della programmazione regionale e dell’adozione dell’atto finale, deve fondare tale atto sui piani provinciali e coordinare le proposte degli enti territoriali secondo un modello di leale cooperazione.
- Quando la Regione intenda modificare le proposte concrete formulate dalla Provincia o dal Comune competente, deve assicurare preventivamente un contraddittorio procedimentale effettivo con l’ente interessato; la modifica unilaterale introdotta senza confronto lede le prerogative istituzionali dell’ente territoriale.
- La decisione regionale di discostarsi dalle proposte degli enti territoriali minori deve essere sorretta da una motivazione specifica, idonea a indicare le ragioni della soluzione prescelta e il rapporto tra i criteri generali di programmazione e la singola modifica approvata; non è sufficiente un generico richiamo alla documentazione acquisita o la formula “si autorizza”.
- Gli atti di dimensionamento scolastico, comprese fusioni, accorpamenti, scissioni e soppressioni, pur esprimendo discrezionalità tecnico-amministrativa e funzione di autorganizzazione, non sono esenti dall’obbligo di motivazione quando incidono su proposte specifiche formulate da Province e Comuni.
- Nella scelta di fusioni e accorpamenti scolastici l’amministrazione deve considerare e motivare le peculiarità concrete degli istituti coinvolti, comprese la presenza di convitti, la specifica identità formativa e le condizioni territoriali, poiché la loro omissione può integrare violazione del buon andamento e difetto di istruttoria.
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