Sentenza n. 7560/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7668/2018, pubblicata il 12 ottobre 2018, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 44549/2016, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione integrale, comprensiva della soppressa indennità integrativa speciale, oltre agli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione integrale della retribuzione e condannato il Ministero alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali sui singoli importi. Ha dedotto che l'Amministrazione, pur dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, aveva corrisposto somme inferiori al dovuto, operando illegittimamente trattenute previdenziali a carico della lavoratrice per euro 6.058,02. Ha inoltre lamentato il mancato pagamento degli interessi legali sugli arretrati. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha dedotto né provato l'avvenuto integrale adempimento del giudicato, né fornito giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'integrale esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha affermato che, per le somme corrisposte a titolo di indennità integrativa e relative ad emolumenti arretrati, il datore di lavoro pubblico non può operare trattenute a titolo di contributi previdenziali. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, inclusa la corresponsione delle somme indebitamente trattenute e degli interessi legali non versati, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, conferendogli 120 giorni per provvedere dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, assimilato all'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non giustifica l'inerzia o l'inesatta esecuzione, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine prefissato.
- Le somme arretrate corrisposte a titolo di indennità integrativa, in esecuzione di un giudicato retributivo, non possono essere assoggettate dal datore di lavoro pubblico a trattenute previdenziali a carico del lavoratore, quando la giurisprudenza esclude tali ritenute per la natura degli emolumenti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente alla sentenza, stabilendo che intervenga soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese possono essere liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e applicando, quale parametro, i criteri previsti per l'esecuzione mobiliare dal D.M. 55/2014.
Come è indicizzato
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