Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata osservanza del requisito formale speciale previsto per la procura nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente impugnava in cassazione il decreto del Tribunale che aveva respinto le domande di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. Tuttavia, prima di esaminare i motivi sostanziali, la Corte ha rilevato un vizio della procura alle liti: la procura per il ricorso per cassazione, pur autenticata nella sottoscrizione dal difensore, non recava la certificazione del difensore circa il rilascio in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
La norma introduce, per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e impone al difensore di certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 83 c.p.c.
Richiamato solo come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 costituisce norma speciale.
art. 365 c.p.c.
Richiamato solo come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che il Ministero intimato non aveva depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione inidoneo a svolgere difesa nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale la procura alle liti deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificare tale data di rilascio.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura, quando richiesta dalla disciplina speciale, determina l'inammissibilità del ricorso senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La disciplina speciale della protezione internazionale prevale sulle regole ordinarie sulla procura speciale dettate dagli artt. 83 e 365 c.p.c.
- La mancata costituzione del resistente esclude la liquidazione delle spese di lite, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità né l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →