Cassazione Penale, Sentenza n. 29701/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2023 con cui la Corte di appello di Bologna, in sede di esecuzione, ha rideterminato gli aumenti di pena per continuazione tra sentenze emesse in procedimenti distinti: censura per mancata rideterminazione degli aumenti relativi ai "reati-satellite" già valutati nella sentenza di cognizione; contestazione della misura dell'aumento (3 anni e 8 mesi) in relazione alle quantità di stupefacente (errore antecedente sul dato della cocaina: 549 g e non 549 kg) e della valorizzazione della rilevanza dell'hashish; omissione di indicazione dei criteri di determinazione della pena e mancata applicazione della diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) il giudice del rinvio poteva riesaminare le questioni assorbite e, pur dovendo scorporare i reati e individuare il più grave per poi operare aumenti autonomi sui reati satellite, ha correttamente aderito alla valutazione di congruità degli aumenti già dati dal giudice di cognizione; (2) la valutazione dell'entità dell'aumento (3 anni e 8 mesi) è valutazione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità; (3) la riduzione di un terzo per il rito abbreviato non deve essere accordata ai reati giudicati con rito ordinario e, qui, la Corte ha operato il calcolo comprensivo della riduzione ove dovuta. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, art. 74, art. 80
Norme incriminatrici richiamate per la qualificazione dei reati di importazione e traffico di droga; la distinzione tra 'cocaina' e 'hashish' incide sul diverso disvalore e regime sanzionatorio valutato dal giudice
codice penale
Art. 81 cod. pen.: regole sulla continuazione tra più reati e modalità di cumulo; art. 133 cod. pen.: criterio di individualizzazione della pena e obbligo di motivazione sui criteri seguiti
codice di procedura penale
art. 606, art. 627 comma 3, art. 442 comma 2, disp. att. art. 173
Art. 606: motivi di ricorso per cassazione richiamati; art. 627(3): competenze nel giudizio di esecuzione (richiesta di corretta applicazione) contestata dal ricorrente; art. 442(2): riduzione di un terzo per il rito abbreviato, applicabile solo ai reati giudicati con quel rito; disp. att. art. 173: limiti di enunciazione dei motivi nella motivazione
giurisprudenza di legittimità (principi consolidati)
Più pronunce di Sezioni unite e semplici citate in motivazione
Il giudice del rinvio può riesaminare le questioni dichiarate assorbite e deve, in caso di riunione di reati per continuazione, scorporare i reati, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite; la determinazione dell'entità degli aumenti resta valutazione di merito se adeguatamente motivata
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio (esecuzione dopo annullamento parziale) il giudice può e deve riesaminare le questioni assorbite dalla sentenza di annullamento: la cognizione non è limitata al solo profilo espressamente annullato se le altre questioni sono state devolute e sono connesse
- Quando si ridetermina la pena per continuazione tra sentenze separate, il corretto metodo è scorporare i reati riuniti, individuare il reato più grave e poi determinare autonomamente gli aumenti per i reati satellite
- La quantificazione dell'aumento di pena è in larga parte una valutazione di merito: è sindacabile in Cassazione solo se manca la motivazione o risulta illogica/manifattamente contraddittoria
- La riduzione di un terzo per il rito abbreviato spetta soltanto per i reati effettivamente giudicati con quel rito e non si applica ai reati giudicati con rito ordinario; nella computazione complessiva il giudice dell'esecuzione può tenerne conto globalmente purché il risultato sia desumibile dalla motivazione
- Errori materiali di dato (es. kg vs g) vanno corretti e incidono sulla valutazione del disvalore, ma la loro incidenza sulla pena dipende dalla valutazione complessiva dei fatti e della pericolosità dell'autore
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