Cassazione Civile, Ordinanza n. 27031/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni relativi agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione ritenendo che il rapporto intercorrente tra il contribuente e due artigiani titolari di ditte subappaltatrici individuali fosse, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente riqualificazione dei costi e dei rapporti sottostanti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto l'appello, valorizzando le dichiarazioni dei lavoratori, anche quelle rese contro il loro interesse, e ritenendo non dimostrata la subordinazione. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omessa motivazione su fatti decisivi e controversi relativi alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro tra il contribuente e gli artigiani.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito della qualificazione del rapporto di lavoro, attività preclusa in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i parametri normativi e abbia motivato in modo adeguato. Inoltre, la doglianza era formulata come vizio motivazionale senza conformarsi al testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. vigente dopo la riforma del 2012, che consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al contribuente e ha condannato l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Nel testo riformato, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più ammissibile la censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disposizione ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, dalla quale decorre l'applicazione della novella processuale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro è censurabile in cassazione solo quanto alla scelta dei parametri normativi; l'accertamento degli elementi fattuali che consentono di ricondurre il rapporto allo schema subordinato o autonomo è apprezzamento di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori di diritto.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, può essere dedotto soltanto come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita una censura generica di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della controversia.
- Nel valutare la subordinazione o autonomia del rapporto, il giudice può legittimamente considerare l'intero quadro probatorio, comprese dichiarazioni rese dai terzi, il loro possibile interesse alla dichiarazione e le successive dichiarazioni rese in senso contrario all'interesse del dichiarante.
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