Sentenza n. 1397/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi a un'ingiunzione di pagamento e a un sollecito per canoni idrici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo copia degli atti relativi all'ingiunzione e al sollecito di pagamento di pregressi canoni idrici riferiti a un immobile di sua proprietà. L'istanza era motivata da esigenze difensive: il ricorrente contestava di avere ricevuto in precedenza gli atti e riteneva che i consumi non fossero imputabili al periodo in cui aveva avuto la disponibilità dell'immobile. A fronte del mancato riscontro dell'amministrazione si è formato il silenzio-rigetto, impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., con contestuale domanda di accertamento del diritto di accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti, poiché il ricorrente aveva necessità di conoscere integralmente gli atti posti a fondamento della pretesa di pagamento pubblico per poter tutelare la propria sfera giuridica. Non sono state ravvisate cause tassative di esclusione dell'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990. Il Comune non aveva fornito alcuna motivazione specifica per il mancato rilascio o per un eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso, lasciando formare il silenzio-rigetto. Il giudice ha quindi accertato il diritto del ricorrente a ottenere copia integrale degli atti richiesti e ha ordinato al Comune di esibirli e consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; quando tale interesse sussiste, l'accesso comprende l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.
art. 24 l. 241/1990
Le esclusioni dall'accesso sono tassative; in assenza di una causa legalmente prevista, l'amministrazione non può negare l'ostensione.
art. 116 c.p.a.
Il rito è stato utilizzato per impugnare il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso e ottenere l'accertamento del diritto all'esibizione dei documenti.
Massime di principio
- Sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale quando il richiedente deve conoscere gli atti posti a fondamento di una pretesa patrimoniale dell'amministrazione nei suoi confronti, al fine di verificare la fondatezza della pretesa e predisporre la propria difesa.
- L'accesso documentale comprende, oltre all'esame, l'estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti, salvo specifiche e tassative limitazioni previste dalla legge.
- Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere sorretti da una motivazione specifica; il mancato riscontro dell'amministrazione non può sostituire tale motivazione e legittima la tutela prevista dall'art. 116 c.p.a.
- In assenza di una causa tassativa di esclusione, il giudice amministrativo può accertare il diritto di accesso e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti e il rilascio di copie entro un termine determinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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