Sentenza n. 3714/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 382/2024, pubblicata in data 31/05/2024 dal Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio Nrg 1498/2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a rendere disponibile il beneficio per complessivi euro 2.500,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato e di chiedere, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In sede commissariale, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della decisione, la notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza può utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →