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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17258/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società poi ammessa a concordato preventivo era debitrice nei confronti di una società di impianti e, a sua volta, creditrice della somma dovuta da quest'ultima. Nel contesto di reciproche cessioni di credito tra le società coinvolte, la debitrice ha agito per rendere inefficace la cessione con cui il credito originario della propria controparte era stato trasferito alla società cessionaria, proponendo in via principale revocatoria e in subordine simulazione, deducendo un collegamento tra cedente e cessionaria desunto da rapporti di parentela tra amministratori e vicinanza delle sedi. In cassazione ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. e all'art. 1260 c.c.: (i) ha sostenuto che la cessione fosse nulla per mancanza di oggetto e per difetto del prezzo, assumendo che la sola clausola del corrispettivo non bastasse e che, dagli indizi emergenti dagli atti e dalla mancata esecuzione del contratto, dovesse desumersi che il prezzo non fosse realmente pattuito; (ii) ha sostenuto che il mancato pagamento del prezzo dimostrasse la mancanza di una causa concreta onerosa, con conseguente nullità del contratto per difetto di causa, valorizzando anche l'asserita non convenienza economica dell'operazione e l'esito della compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la cessione del credito è contratto a causa variabile, potendo essere anche gratuita, sicché la mancata previsione del corrispettivo non determina di per sé nullità; inoltre, nel caso concreto, il corrispettivo risultava espressamente previsto nel testo contrattuale. La ricorrente chiedeva in sostanza di usare presunzioni per provare un patto contrario al contenuto del documento, operazione non consentita dall'art. 2729 c.c. nei casi in cui non è ammessa prova testimoniale. Quanto alla causa concreta, la Corte ha affermato che essa è il risultato dell'interpretazione del contratto e non un dato che la precede: se l'interpretazione porta a ritenere escluso il corrispettivo, lo scopo del contratto è la liberalità e dunque una causa esiste. Ha inoltre escluso che il mancato pagamento o un eventuale squilibrio economico equivalgano a difetto di causa, osservando che tali profili possono semmai rilevare sotto il diverso piano della risoluzione del contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma violata in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte non ne ricava una violazione, ritenendo infondato il tentativo di sovvertire l'accertamento di merito tramite presunzioni incompatibili col contenuto del contratto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove; la Corte esclude che il giudice di merito abbia errato nel valorizzare il testo negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull'onere della prova; la Corte respinge la tesi che il prezzo non pattuito o non pagato potesse essere desunto in modo incompatibile con il dato documentale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che non è consentito ricorrere a presunzioni per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento quando per tali patti non è ammessa prova testimoniale.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato con riferimento alla cessione del credito; la Corte ribadisce che tale contratto è a causa variabile e può anche essere gratuito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 1876 c.c.

    Citato come esempio di ipotesi di mancanza di causa per errore sul presupposto dell'oggetto del negozio.

  • art. 1234 c.c.

    Citato come esempio di novazione di obbligazione inesistente in cui può prospettarsi un difetto di causa per errore sul presupposto del negozio.

  • art. 1939 c.c.

    Citato come esempio di fideiussione prestata rispetto a un'obbligazione principale invalida, richiamato per illustrare quando può ipotizzarsi un difetto di causa.

Massime di principio

  • La cessione del credito è un negozio a causa variabile: la mancanza di un corrispettivo non determina automaticamente nullità, potendo l'operazione essere anche gratuita o liberale.
  • Quando il contratto documentale contiene espressamente la pattuizione del corrispettivo, non è consentito utilizzare presunzioni per sovvertire il contenuto scritto e dimostrare un patto contrario anteriore o contestuale, nei limiti in cui sarebbe preclusa la prova testimoniale.
  • La causa concreta va individuata attraverso l'interpretazione del contratto: non può essere affermata la sua mancanza partendo dall'idea che le parti abbiano stipulato un negozio privo di scopo, ma semmai verificando quale funzione l'accordo sia destinato a realizzare.
  • L'eventuale mancato pagamento del prezzo o la non equivalenza economica tra prestazioni non integrano, di per sé, difetto di causa, potendo al più rilevare sul piano dell'adempimento o della risoluzione.
  • Il difetto di causa è configurabile solo in ipotesi in cui il negozio sia stato concluso sul presupposto errato di un elemento o di una utilità che in realtà non sussiste; non basta allegare che l'operazione si sia rivelata economicamente sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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