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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29206/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio (art. 341-bis c.p.), deducendo tre censure: 1) errata applicazione dell'art. 337 e travisamento della prova: sosteneva di non essersi dato alla fuga ma di essersi diretto all'uscita a passo svelto e di avere comunque esibito la carta d'identità gettandola a terra; 2) errata applicazione della legge relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale (art. 99, comma 4 c.p.): i precedenti sarebbero di natura eterogenea e lontani nel tempo, non idonei a fondare la recidiva; 3) errata valutazione sulle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione nel loro esclusione, chiedendo che la sua condotta e la personalità non giustificassero il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto (cosa preclusa in sede di legittimità) e le argomentazioni della Corte d'appello sul carattere attivo e intenzionale della resistenza erano congrue e conformi alla giurisprudenza. Secondo motivo ritenuto infondato: benché la Corte d'appello non si fosse espressa dettagliatamente sulla recidiva, la sentenza di primo grado motivava adeguatamente il riconoscimento della recidiva specifica e tale motivazione è stata richiamata implicitamente; quindi il riconoscimento della recidiva è confermato. Terzo motivo infondato e generico: il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi idonei a valorizzarle e la deduzione difensiva non ha fornito fatti nuovi o specifici. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La resistenza a pubblico ufficiale si configura quando il soggetto impiega forza per neutralizzare l'azione degli ufficiali e sottrarsi al controllo; non è necessariamente esclusa dal fatto che il soggetto avesse in mano un documento o una ragione soggettiva (es. fretta), se l'azione è idonea e intenzionale a impedire l'azione degli agenti.

  • art. 341-bis cod. pen.

    L'oltraggio consiste nell'offesa all'onore o al prestigio di un pubblico ufficiale in luogo pubblico e in presenza di più persone; la Corte ha ritenuto provate frasi offensive rivolte agli agenti.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    La recidiva reiterata specifica è facoltativa ma richiede motivazione sui precedenti: i giudici devono spiegare perché le condanne pregresse evidenziano maggiore colpevolezza/pericolosità. Nel caso, la motivazione di primo grado, acquisita agli atti, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali, applicata alla parte soccombente in Cassazione.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie sono spesso inammissibili.
  • La resistenza a pubblico ufficiale richiede un comportamento attivo e finalizzato a neutralizzare l'azione degli agenti o a sottrarsi al loro controllo: un mero movimento verso l'uscita o un gesto non intenzionato a impedire il controllo può non integrare il reato, ma la presenza di strattoni, spintoni o uso di forza concretizza la fattispecie.
  • Il semplice fatto di mostrare o gettare un documento non esclude automaticamente l'esistenza di resistenza se tale gesto è connesso a condotte volte a sottrarsi al controllo.
  • Il riconoscimento della recidiva è discrezionale ma deve essere motivato; se la motivazione è presente negli atti di primo grado e il quadro probatorio lo supporta, il giudice di legittimità può ritenere la motivazione richiamata implicitamente non viziata.
  • Le circostanze attenuanti generiche non si riconoscono meccanicamente: occorrono elementi positivi che consentano di ritenere la minore colpevolezza; la sola assenza di aspetti negativi o una buona condotta processuale non sono di per sé sufficienti.
  • Argomentazioni di giustificazione personali (es. urgenza fisiologica o necessità di raggiungere un pasto) difficilmente giustificano o escludono la responsabilità penale se la condotta è concretamente idonea a impedire l'azione degli agenti.
  • Se si intende contestare la ricostruzione fattuale, è fondamentale portare in Cassazione profili di diritto o vizi di motivazione specifici e non una generica richiesta di rivalutazione delle prove.

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