Sentenza n. 7714/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del Decreto della Regione Marche - Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, comunicato via pec con nota del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P trasmessa dalla Regione Marche, Dipartimento Salute, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento “avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015», nonché, per quanto occorrer possa, dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della Regione, ivi inclusi il “Prospetto analitico degli importi di payback dovuti” e i relativi modelli CE; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e della successiva determina di rettifica n. 706 del 14.11.2022; determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019; determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; determina del Direttore Generale dell’INRCA di Ancona – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico n. 348 dell’11.9.2019);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni e gli atti presupposti e applicativi relativi al payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il procedimento regionale di determinazione degli importi, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti e applicativi. Nella pendenza del giudizio è entrato in vigore l'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, che ha previsto per le aziende fornitrici la possibilità di versare una quota ridotta dell'importo dovuto, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali, nonché la cessazione della materia del contendere nei giudizi in caso di adempimento documentato. La ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo premiale e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché non era stata depositata la documentazione richiesta dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, attestante la pubblicazione dell'accertamento del versamento nei bollettini e sui siti istituzionali regionali e la comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, l'istanza di passaggio in decisione ha reso inequivoca l'inutilità, per la ricorrente, della prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione prevede un meccanismo premiale di definizione della posizione delle aziende fornitrici mediante versamento della quota ridotta, con estinzione dell'obbligazione, preclusione di ulteriori azioni e cessazione della materia del contendere nei giudizi, purché l'adempimento sia accertato e documentato secondo le modalità previste.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando, alla luce della condotta processuale della parte, risulta inutile la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale per effetto dell'adempimento del ricorrente richiede la produzione della documentazione espressamente prescritta dalla legge, inclusa quella relativa all'accertamento e alla comunicazione dell'adempimento all'organo giudiziario.
- Quando la parte dichiara inequivocabilmente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non ricorrono i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta, di per sé, l'accoglimento della domanda di annullamento né una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
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